Ottemperanza pensionistica eseguita nei limiti dei dati assicurativi aggiornati dal MEF (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 39 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 C.G.C., ha per oggetto esclusivamente la verifica dell’esatto e integrale adempimento del giudicato, con esclusione di ogni ulteriore accertamento. L’amministrazione previdenziale ottempera correttamente quando esegue la riliquidazione secondo le statuizioni della sentenza nei limiti dei dati assicurativi risultanti dal conto e aggiornati dall’amministrazione finanziaria. Le doglianze che investono la completezza della posizione contributiva trasmessa da un soggetto diverso dall’obbligato esulano dal giudizio di ottemperanza e vanno rivolte, in altra sede, all’amministrazione deputata a quel completamento. Il ricorso in ottemperanza, che presuppone la diffida, è pertanto respinto quando l’obbligato abbia provveduto in modo tempestivo ed esaustivo nei limiti sopra indicati.
Il Fatto
Le eredi di un dipendente pubblico, già in servizio presso una commissione tributaria provinciale e deceduto nel 2016, avevano ottenuto dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania la sentenza n. 368/2023. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico indiretto di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con conseguente riliquidazione della pensione ordinaria indiretta e accessori, mentre erano state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione contabile le domande di restitutio in integrum retributiva e di rideterminazione del TFS.
Notificata la sentenza nel giugno 2023 e rimasta questa non eseguita, le eredi hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna dell’INPS alla riliquidazione e il risarcimento dei danni da mancata esecuzione. Costituitasi, l’INPS ha chiesto un rinvio per perfezionare l’esecuzione e, in corso di causa, ha depositato la determina di riliquidazione e i cedolini. Parte ricorrente ha contestato l’esattezza del calcolo dell’anzianità contributiva del dante causa, aprendo il contrasto sull’esatto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha richiamato la funzione del giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, quale strumento riconosciuto alla parte vittoriosa per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza. Ha precisato che oggetto di tale giudizio è soltanto la verifica dell’esatto e integrale adempimento del decisum, restando escluso ogni ulteriore accertamento, e ha ricordato che la domanda va proposta, previa diffida, con ricorso notificato all’amministrazione deputata a ottemperare.
Poiché permanevano i rilievi delle ricorrenti, il Giudice ha disposto con ordinanza n. 104/2024 una consulenza tecnica d’ufficio, affidando al Dirigente responsabile della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS la verifica dei criteri di calcolo dell’anzianità contributiva e della pensione indiretta liquidata in esecuzione della sentenza n. 368/2023.
La relazione consulenziale ha chiarito che la pensione ai superstiti è stata liquidata con il sistema di calcolo misto, avendo il dante causa maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a diciotto anni, e che l’anzianità complessiva calcolata al momento del decesso risultava priva del periodo decorrente dal marzo 2012. Tale periodo non era stato valutato perché la ricostruzione di carriera da parte del MEF/NoiPA non era ancora completata, in seguito all’archiviazione di un procedimento penale che aveva comportato la sospensione cautelare dal servizio.
La stessa relazione ha precisato che la sede territoriale dell’INPS avrebbe potuto procedere a una successiva riliquidazione non appena fossero pervenute le comunicazioni contributive integrative, e ha confermato la correttezza del criterio di attribuzione della maggiorazione convenzionale prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, calcolata secondo le regole del sistema misto o contributivo entro il limite di quarant’anni di anzianità.
Alla luce di tali accertamenti, il Giudice ha ritenuto che l’INPS abbia eseguito la riliquidazione in modo tempestivo ed esaustivo, nei limiti dell’aggiornamento della posizione assicurativa sinora effettuato dal MEF, la cui trasmissione dei dati retributivi è condizione necessaria per il definitivo ricalcolo. Ha quindi qualificato le doglianze delle ricorrenti come estranee al giudizio di ottemperanza, potendo essere rivolte, se del caso, all’amministrazione finanziaria in altra sede. Il ricorso è stato respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite in favore dell’INPS.
Nota della Redazione
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