Pensione privilegiata militare: la maggiorazione ex art. 67, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 spetta solo a chi non ha maturato l’anzianità per la pensione normale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 60 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, la maggiorazione della pensione privilegiata di settima e ottava categoria spetta al militare che, senza aver maturato l’anzianità per il conseguimento della pensione normale, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La relativa nozione rimane quella fissata dall’art. 52, primo comma, del medesimo d.P.R., che richiede quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. La condizione di proponibilità del ricorso, ex art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., è verificata quando sull’istanza amministrativa l’ente previdenziale si sia pronunciato, mentre la mancata presentazione della domanda amministrativa rende la domanda giudiziale improponibile.
Il Fatto
Un militare in congedo, riconosciuto affetto da infermità dipendente da causa di servizio ascritta all’ottava categoria della Tabella A, aveva conseguito la pensione privilegiata con sistema contributivo, non avendo raggiunto i requisiti per il trattamento ordinario. Ritenendo che la maggiorazione prevista dall’art. 67, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non gli fosse stata applicata, aveva proposto istanza di autotutela, poi rigettata, e quindi ricorso alla Corte dei conti. In via principale chiedeva la riliquidazione della pensione con l’applicazione della maggiorazione; in via subordinata, il riconoscimento della pensione normale ex art. 52 del medesimo testo unico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice contabile ha scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’I.N.P.S. per la presunta mancata presentazione della domanda amministrativa in via telematica. Sul punto, la Corte ha richiamato l’art. 111 Cost., affermando che le condizioni di proponibilità della domanda giudiziale sono coperte da riserva di legge. La disposizione dell’art. 38, quinto comma, d.l. n. 78/2010 attribuisce all’ente previdenziale il potere di definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici, ma le relative circolari non possono incidere sulla procedibilità dell’azione giudiziale. Nel caso di specie, l’istanza di autotutela inviata via PEC, sulla quale l’ente si era espresso con un rigetto, integra la condizione di proponibilità per la domanda principale. Diversamente, la domanda subordinata è stata dichiarata improponibile, mancando una preventiva domanda amministrativa di pensione normale.
Nel merito, la Corte ha escluso che il ricorrente, avendo maturato oltre diciannove anni di servizio effettivo, potesse beneficiare della maggiorazione dell’0,70%. Il tenore letterale dell’art. 67, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 subordina il beneficio alla mancanza dell’anzianità necessaria per la pensione normale, nozione che l’art. 52, primo comma fissa in quindici anni di servizio utile, di cui dodici effettivi. Tale requisito, secondo il giudice, è da ritenersi ancora vigente per le cessioni per infermità.
È stata respinta la tesi dell’interpretazione evolutiva volta ad ancorare la pensione normale ai requisiti del trattamento ordinario introdotti dalla riforma Fornero. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, una simile lettura finirebbe per stravolgere la ratio interna agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, dovendosi applicare il medesimo criterio anche al requisito minimo dei cinque anni di servizio effettivo. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, la Corte l’ha ritenuta solo apparente, poiché confonde la base pensionabile con il coefficiente di rendimento.
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Nota della Redazione
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