Pensione di riversibilità all’orfano inabile: rileva la sola inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 40 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità all’orfano maggiorenne, l’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede la sussistenza dell’inabilità permanente a proficuo lavoro, della convivenza a carico del dante causa e dello stato di nullatenenza. L’inabilità a proficuo lavoro non coincide con l’impossibilità di esercitare la professione abituale: deve essere accertata in termini relativi, valutando se le residue capacità consentano di svolgere un’attività remunerativa non usurante, confacente alle attitudini e alla cultura dell’interessato. Ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, le condizioni soggettive devono sussistere al momento della morte del dante causa, con la conseguenza che il giudizio medico-legale va riferito a quella data.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di riversibilità quale orfano maggiorenne inabile del genitore, deceduto il 16 marzo 2018. Egli ha dedotto di trovarsi inabile già alla data del decesso e di avere i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del trattamento ai superstiti dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, chiedendo in via subordinata che la decorrenza fosse accertata in giudizio.

Ha resistito l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di prova dei requisiti richiesti dagli artt. 82 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 e, in subordine, che la decorrenza fosse riferita alla data della domanda amministrativa. Acquisita la documentazione del fascicolo amministrativo, il giudice ha disposto la consulenza tecnica del Collegio medico-legale del Ministero della Difesa per accertare l’inabilità alla data del decesso.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 la fonte del trattamento indiretto in favore dell’orfano maggiorenne. La norma subordina il beneficio alla inabilità permanente a proficuo lavoro, alla convivenza a carico e alla nullatenenza. L’art. 85 chiarisce quando l’orfano si considera a carico del dante causa; l’art. 86 impone che le condizioni soggettive sussistano al momento della morte del pensionato.

Il fulcro della decisione è la nozione di inabilità a proficuo lavoro. Il consulente ha precisato che essa si configura quando il soggetto, per infermità, abbia perduto in modo permanente la capacità di esercitare la propria professione e ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini. Il requisito va accertato in termini relativi, integrando il grado di invalidità con fattori quali l’età, il sesso, la situazione culturale, ambientale e socio-economica e l’attitudine lavorativa.

La Corte ha quindi valorizzato la valutazione tecnica: il ricorrente, affetto da sclerosi multipla, presentava alla data del decesso un punteggio EDSS pari a 4,5. Il consulente ha spiegato che tale valore descrive un paziente autonomo, con minime limitazioni alle attività quotidiane, in grado di camminare senza aiuto per circa trecento metri. Il peggioramento a EDSS 5,0 è sopraggiunto solo nel 2022, in epoca successiva.

Da qui la conclusione che il ricorrente aveva sì dovuto abbandonare la professione di macellaio, mansione fisicamente impegnativa, ma conservava la capacità di svolgere attività sedentarie e di semplice vigilanza, non richiedenti surmenage psico-fisico. L’assenza di una completa abolizione della capacità lavorativa esclude il requisito richiesto dalla legge.

Il giudice ha poi respinto le contestazioni della difesa. Le note di udienza offrivano descrizioni teoriche già sviluppate dal consulente, erroneamente indicavano in 5,0 il punteggio EDSS alla data del decesso, e lamentavano la mancata elencazione analitica delle attività concretamente svolgibili. Tale elencazione non poteva essere pretesa dal consulente, che aveva descritto in termini generali le caratteristiche del lavoro eseguibile. Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese in considerazione della complessità della questione e degli approfondimenti istruttori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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