Danno all’immagine da reati contro la PA e limiti della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 5 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, derivante da reati contro la stessa commessi dal dipendente e accertati con sentenza irrevocabile, può essere liquidato in via equitativa secondo i criteri oggettivo, soggettivo e sociale, quando la Procura regionale abbia scelto tale criterio. Il criterio presuntivo del doppio dell’utilità illecita, di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, non è applicabile d’ufficio dal giudice contabile, operando anche in quel processo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., immanente nel rito contabile per il rinvio dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. all’art. 99 cod. proc. civ.. La domanda attorea delimita il perimetro del giudizio e neppure la possibile astratta evocazione di un criterio diverso consente al giudice di superarne i confini.

Il Fatto

Un assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, veniva condannato in sede penale per una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione propria e istigazione alla corruzione, oltre a reati in materia di stupefacenti. La condanna diveniva irrevocabile a seguito di una pronuncia della Corte di cassazione che, in parte, annullava senza rinvio per insussistenza del fatto.

A seguito della condanna definitiva, il dipendente veniva sottoposto a procedimento disciplinare ed espulso dal servizio. La Procura regionale della Corte dei conti, ritenendo che i reati di corruzione avessero arrecato un pregiudizio reputazionale all’amministrazione di appartenenza, dopo l’invito a dedurre citava in giudizio il condannato, quantificando equitativamente il danno in € 15.000,00 e chiedendone la condanna in favore del Ministero della Giustizia, con rivalutazione e interessi. All’udienza il convenuto rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica presso il difensore domiciliatario.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 cod. giust. cont., rilevando che l’atto di citazione era stato notificato ritualmente presso il domicilio eletto nella fase preprocessuale, in aderenza all’art. 29, comma 1-bis, cod. giust. cont., senza che l’interessato si costituisse.

Nel merito, la Corte ritiene fondata la domanda. Le condotte penalmente sanzionate, commesse da un pubblico ufficiale che aveva concluso patti corruttivi aventi ad oggetto la concessione del proprio telefono cellulare a detenuti in cambio di ricariche telefoniche e della promessa di somme di denaro, presentano una capacità di pregiudicare la reputazione, il prestigio e la credibilità dell’ente di appartenenza. Il pregiudizio si è poi realmente prodotto per l’ampia risonanza mediatica che la vicenda ha avuto, con diffusione della notizia sugli organi di informazione e negli uffici dell’amministrazione, fino a provocare il giudizio disciplinare e la destituzione.

Quanto alla quantificazione, la Corte chiarisce un passaggio decisivo. La Procura non ha richiamato il parametro presuntivo del doppio dell’utilità illecita previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, ma ha scelto il criterio equitativo, fondato sui parametri di elaborazione giurisprudenziale: il criterio oggettivo, l’indicatore soggettivo e l’indicatore sociale. Pur riconoscendo che il criterio presuntivo avrebbe potuto, e ragionevolmente dovuto, essere quantomeno evocato dalla Procura, il giudice contabile rileva che non può applicarlo d’ufficio.

Sul punto la Sezione richiama l’operatività del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Il principio, pur non espressamente richiamato dall’art. 7 cod. giust. cont., è ritenuto immanente nel processo contabile in quanto corollario del principio della domanda, oggetto di esplicito rinvio da parte dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. all’art. 99 cod. proc. civ., secondo quanto già affermato da Corte cost. n. 240/2003 e dalle pronunce della Sezione (App. II n. 386/2023, n. 50/2021).

Valutata in tale prospettiva la quantificazione, l’importo richiesto appare congruo: la Corte lo ritiene equo tenendo conto della gravità delle condotte dolose realizzate nel contesto lavorativo, dell’appartenenza dell’autore a un Corpo deputato alla sicurezza e al trattamento rieducativo dei detenuti e dell’ampia risonanza avuta dalla vicenda. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di € 15.000,00 in favore del Ministero della Giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 13/05/2022 e interessi legali fino al soddisfo, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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