Qualità pubblicazioni non desumibile da collocazione in riviste classe A (TAR Lazio n. 577 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di abilitazione scientifica nazionale la qualità della produzione scientifica e la collocazione editoriale dei prodotti costituiscono criteri autonomi e distinti, così come coniati dall’art. 4 del d.m. n. 120 del 2016. La qualità non può essere desunta automaticamente dalla sede di pubblicazione, ma va accertata sulla base di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo. L’appartenenza di una rivista alla classe A è un dato positivo che la Commissione deve considerare, ai sensi del verbale di insediamento, senza poterne fare serena disapplicazione e senza alcuna motivazione. È illegittimo per difetto di motivazione il giudizio collegiale che ritenga la produzione scientifica non adeguata fondandosi essenzialmente sulla limitata collocazione editoriale, omettendo di indicare quali pubblicazioni presentino tale limite e in che modo esso incida sul complesso della valutazione.

Il Fatto

Un professore associato ha presentato la propria candidatura alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, settore concorsuale 13/A2, tornata avviata nel 2023. Il candidato ha superato tutti e tre gli indicatori di impatto della produzione scientifica previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a), del d.m. n. 120 del 2016 e ha ottenuto il riconoscimento di sette dei dieci titoli individuati dalla Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95 del 2016.

Il giudizio collegiale finale è stato tuttavia negativo, a maggioranza di quattro commissari su cinque, per ritenuta non adeguata collocazione editoriale delle pubblicazioni e conseguente difetto di piena maturità scientifica. Il candidato ha impugnato il giudizio collegiale e i quattro giudizi individuali negativi davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dei criteri normativi e dell’autovincolo fissato nel verbale di insediamento, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. La legge n. 240/2010, all’art. 16, subordina il reclutamento del personale accademico al conseguimento dell’abilitazione, rilasciata da una Commissione di professori qualificati. Il d.P.R. n. 95/2016 disciplina le modalità della procedura e il d.m. n. 120 del 2016 individua criteri, parametri e indicatori di valutazione.

Quanto al rilievo del criterio della collocazione editoriale, il Tribunale afferma un principio netto. Tale criterio non esprime, da solo, il pregio di un lavoro scientifico, né può assumere rilievo determinante. Nell’impostazione normativa esso non attiene alla qualità della pubblicazione: l’art. 4 del d.m. n. 120 del 2016 distingue, alla lett. c), la qualità della produzione scientifica, valutata su originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, dalla collocazione editoriale di cui alla successiva lett. d). La qualità non può dunque essere evinta automaticamente dalla sede di pubblicazione.

Il Collegio rileva poi che la Commissione non ha indicato quali pubblicazioni presentassero una limitata collocazione editoriale e perché. La Commissione, nel costituirsi, ha sostenuto che l’elenco di classe A comprende quasi un migliaio di riviste di prestigio eterogeneo e che l’appartenenza alla classe A è condizione necessaria ma non sufficiente. Il Tribunale osserva che la Commissione ha così violato l’autovincolo stabilito nel verbale di insediamento, ove si era previsto che, per gli articoli in rivista, si sarebbe considerata anche la collocazione nell’elenco delle riviste di classe A.

Nessuna motivazione è stata offerta per ritenere non meritevoli le sedi editoriali di classe A. L’Allegato D qualifica tali riviste come riconosciute eccellenti a livello internazionale. Non si comprende quale senso conservi la norma che attribuisce loro sicuro prestigio, se le Commissioni possono disapplicarla senza darne conto.

Il ricorso è quindi accolto per difetto di motivazione. Il giudizio impugnato è annullato in parte qua, con riferimento alla sola valutazione delle pubblicazioni. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., l’Amministrazione deve riesaminare la domanda tramite una Commissione in diversa composizione, nel termine di novanta giorni. La nuova Commissione, ferme le valutazioni positive già svolte su titoli e aspetti delle pubblicazioni, dovrà rivalutare esclusivamente la produzione scientifica. Il Ministero è condannato alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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