Porto d’armi, rinnovo discrezionale e onere di prova del bisogno attuale (TAR Campania n. 960 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un potere latamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti. Il precedente rilascio del titolo non genera né diritti quesiti né legittimi affidamenti sul rinnovo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, che consente all’Amministrazione di rivalutare, anche in senso negativo, circostanze di fatto già note. Grava sull’istante l’onere di provare l’attualità del “dimostrato bisogno” di andare armato, non essendo sufficiente il richiamo alla propria condizione lavorativa o professionale, né la mera reiterazione delle circostanze che avevano in precedenza giustificato il titolo. Il diniego di rinnovo è legittimo quando si fonda sull’assenza di situazioni attuali e concrete di pericolo per l’incolumità personale.

Il Fatto

Il ricorrente, comandante di elicottero impegnato in operazioni di elisoccorso e ufficiale di polizia giudiziaria, presentava istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, assumendo di possedere il requisito soggettivo dell’irreprensibilità e quello oggettivo del dimostrato bisogno, legato all’esposizione al rischio connessa all’attività professionale svolta.

La Prefettura di Salerno respingeva l’istanza, rilevando l’insussistenza attuale del bisogno di andare armato. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, deducendo violazione dell’art. 42 r.d. n. 773/1931 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la licenza di porto d’armi per difesa personale costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. Da ciò discende la natura ampia e discrezionale del potere prefettizio, rispetto al quale la sfera di libertà del privato recede dinanzi al bene della sicurezza collettiva.

Richiamando propri precedenti e pronunce del Consiglio di Stato, il TAR afferma che il titolo precedente non si trasforma in una sorta di diritto quesito. L’Amministrazione può denegare il rinnovo non solo per sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze originariamente addotte, senza essere vincolata dai precedenti rinnovi e potendo tener conto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica.

Su questa base, il Collegio ritiene che la valutazione prefettizia resista al vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. Il diniego si fonda sull’assenza di minacce, aggressioni, intimidazioni o atti estorsivi subiti e sull’insussistenza di evidenze attuali e specifiche connesse al contesto professionale, storico e territoriale. La nota informativa dei Carabinieri, pur confermando i requisiti soggettivi, escludeva la necessità attuale di andare armato.

Il TAR esclude il dedotto difetto di motivazione: l’Amministrazione non è tenuta a un onere argomentativo più stringente in ragione dei precedenti rilasci, essendo sufficiente la considerazione che le iniziali esigenze di difesa sono scemate o assenti. Quanto all’onere probatorio, l’istante non può limitarsi a riferirsi alla propria condizione professionale né a riproporre le medesime circostanze già valutate: deve dimostrare l’esistenza di un bisogno effettivo e attuale. Gli episodi richiamati — un fatto non datato e non denunciato, nonché aggressioni al personale sanitario riportate dalla stampa — configurano un mero rischio potenziale, inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo. Il precedente di segno opposto citato dal ricorrente è giudicato non pertinente, riferendosi a un ufficiale in congedo che manteneva incarichi operativi nel contrasto alla criminalità organizzata locale. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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