L’ottemperanza impone la regolarizzazione contributiva secondo il giudicato (TAR Calabria n. 295 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non può sollevare eccezioni volte a eludere o limitare la portata del titolo esecutivo, poiché ciò integra una violazione del giudicato e una indebita rimessa in discussione di questioni di merito già accertate e precluse. Il capo della sentenza che impone la regolarizzazione nei limiti delle spettanze economiche in concreto riconosciute, con riferimento alla voce di danno da omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali, riveste funzione ripristinatoria e rende irrilevante la successiva decorrenza formale del rapporto di lavoro. L’obbligo di regolarizzazione contributiva va pertanto integralmente eseguito, con la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia e la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Castrovillari. Il titolo esecutivo condannava la struttura sanitaria al pagamento di un risarcimento per tardiva assunzione, oltre accessori, e al ripristino della posizione previdenziale.

Il titolo, notificato, era divenuto definitivo a seguito dell’estinzione del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza parziale: l’amministrazione avrebbe omesso il pagamento della voce relativa alla regolarizzazione contributiva e previdenziale prevista dal capo della sentenza di primo grado. Ha chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo.

La struttura sanitaria si è costituita eccependo l’avvenuto pagamento del risarcimento e degli interessi e sostenendo che, per il periodo considerato, non sussisteva alcun rapporto di lavoro, condizione necessaria per il versamento dei contributi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi dell’amministrazione. Il capo della sentenza di primo grado, recepito integralmente in appello, impone testualmente la regolarizzazione con specifico riferimento alla voce di danno da omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali. Tale precetto non può essere limitato nel suo significato.

La statuizione riveste una chiara funzione ripristinatoria. Impone all’amministrazione di regolarizzare integralmente la posizione del lavoratore per il periodo di mancata assunzione, rendendo irrilevante la successiva decorrenza formale del rapporto di lavoro. Il dato temporale invocato dalla difesa non incide sull’obbligo imposto dal titolo.

Il giudice ha richiamato il principio del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non può sollevare eccezioni dirette a eludere o ridurre la portata del titolo esecutivo. Una simile condotta si tradurrebbe in una indebita rimessa in discussione di questioni di merito già accertate e coperte dal giudicato.

Ha inoltre richiamato gli artt. 112 ss. c.p.a., ravvisando la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. L’obbligo dell’amministrazione comprende la componente previdenziale della pretesa creditoria.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità, non sussistendo iniquità o cause ostative, determinando la penalità di mora in una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato entro un termine fissato, nominando commissario ad acta il Prefetto competente per territorio e ponendo le spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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