Ottemperanza al giudicato e rideterminazione dei requisiti della rete di laboratori (TAR Calabria n. 291 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento produce effetti preclusivi e conformativi, imponendo all’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei criteri direttivi tracciati dal giudice, senza reiterare le illegittimità riscontrate. Ove il giudice abbia già delineato l’effetto conformativo della pronuncia annullatoria, l’amministrazione è vincolata a rideterminarsi sul possesso dei requisiti in capo al soggetto interessato prima che l’ente competente assuma le determinazioni contrattuali. La perdurante inerzia dell’amministrazione, non smentita da elementi contrari, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

I laboratori di analisi ricorrenti fanno parte di una rete costituita ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertita con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fine di ottemperare al programma di razionalizzazione della rete dei laboratori privati accreditati approvato con provvedimento commissariale del 2017. Con ricorso n. 1144/2021 la rete e i laboratori impugnavano davanti al TAR il decreto commissariale n. 68 del 5 maggio 2021, che aveva giudicato la rete non conforme per il mancato raggiungimento della soglia minima di prestazioni e per l’attività asseritamente svolta da tre laboratori senza autorizzazione o accreditamento.

Con la sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022 il TAR accoglieva il ricorso, annullando il decreto per un mero refuso sulla soglia e per l’oscurità degli allegati quanto alle prestazioni contestate. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti tornavano davanti al TAR che, con la sentenza n. 841 dell’11 maggio 2022, respingeva la domanda di contrattualizzazione immediata ma precisava l’effetto conformativo della pronuncia annullatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il giudicato di annullamento produce effetti preclusivi e conformativi, obbligando l’amministrazione a riesercitare la funzione secondo i criteri direttivi fissati dal giudice, senza ripetere le illegittimità già accertate. Il richiamo è al precedente dello stesso TAR, sez. II, n. 916 del 20 giugno 2023.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che l’effetto conformativo era già stato delineato con la sentenza n. 841 dell’11 maggio 2022: l’Ufficio Commissariale è vincolato a rideterminarsi sul possesso dei requisiti da parte della rete; solo all’esito di tale nuovo apprezzamento l’ente regionale competente sarà tenuto a provvedere, per quanto di propria competenza, in ordine alla contrattualizzazione.

La perdurante inerzia del Commissario ad Acta, non smentita da elementi contrari, impone quindi l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Ufficio Commissariale di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, procedendo alla rideterminazione dei requisiti della rete entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Collegio dichiara inoltre l’obbligo di corrispondere le spese processuali già liquidate con la sentenza ottemperata, che aveva statuito la condanna in solido del Commissario ad Acta e della Regione. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il capo del competente Dipartimento del Ministero della Salute, con facoltà di delega, che provvederà, scaduto il termine, su istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente; le spese del giudizio sono poste a carico del Commissario ad Acta, mentre sono compensate nei confronti della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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