Ottemperanza della sentenza: riliquidazione del trattamento pensionistico e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 570 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 217, comma 2, cod. giust. cont., il giudice monocratico esercita i poteri inerenti all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato. Accertata l’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico operata dall’Ente previdenziale secondo il parametro indicato nella statuizione giudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche se l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Le contestazioni relative alle modalità di conteggio seguite dall’Ente non sono meritevoli di accoglimento quando la riliquidazione risulti effettuata proprio sul parametro fissato in sentenza, restando i conteggi demandati all’Ente previdenziale. Il mero ritardo, giustificato da asseriti problemi informatici, giustifica la condanna alle spese in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Due ricorrenti, in quiescenza dopo aver prestato servizio presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avevano ottenuto con la sentenza n. 239/2023 della Sezione giurisdizionale per il Lazio il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al nuovo modello PA04 del 2015, trasmesso all’INPS dall’amministrazione datrice di lavoro. L’Ente era stato condannato a provvedere alla riliquidazione e a corrispondere quanto dovuto, oltre interessi legali sui singoli ratei dalla data del pensionamento.
Passata in giudicato la sentenza, non avendo la parte convenuta proposto appello, e non risultando eseguita la statuizione, gli interessati — previa formale diffida non riscontrata — proponevano ricorso ai sensi dell’art. 218 cod. giust. cont. per ottenere l’integrale esecuzione. Nel corso del giudizio, per uno dei ricorrenti la riliquidazione veniva effettuata; per l’altra ricorrente l’intervento era già avvenuto prima del ricorso, ma permanevano contestazioni sulle modalità di conteggio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 217, comma 2, cod. giust. cont., che attribuisce al giudice monocratico i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza n. 239/2023, il Collegio verifica l’avvenuta esecuzione per ciascuna posizione.
Quanto a un ricorrente, risulta intervenuta la riliquidazione, con corresponsione degli arretrati e degli interessi nel cedolino di novembre 2024: la Corte dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente ottemperato per la parte di propria competenza, seppure con notevole ritardo per asseriti problemi informatici, e solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono liquidate in favore del legale antistatario, a carico dell’INPS, proprio in ragione del ritardo nell’esecuzione.
Per l’altra ricorrente, la riliquidazione era intervenuta già da febbraio 2023, anteriormente al deposito del ricorso di ottemperanza. La Corte rileva che la sentenza era stata ottemperata sulla base delle coordinate ivi indicate — riliquidazione avendo come parametro il nuovo PA04 del 2015 — con conteggi demandati all’Ente previdenziale. La successiva contestazione dell’interessata sulle modalità di conteggio non è accolta.
Il Collegio chiarisce un profilo tecnico decisivo. Il documento prodotto a sostegno della doglianza, con l’indicazione della retribuzione alla cessazione di € 36.927,21, non è il modello PA04 a fini pensionistici, bensì il modello P.L.2 emesso ai fini del TFS. Altro è il PA04, altro la retribuzione pensionabile, calcolo complesso ricavato dalla media delle retribuzioni effettive e virtuali, che non coincide con la retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Quest’ultima è pari all’80% dello stipendio dell’ultimo anno di servizio, comprensivo di tredicesima, indennità integrativa speciale e assegni tassativamente indicati dall’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973. Per la base pensionabile, l’INPS ha tenuto conto delle voci effettive del PA04 inviato dal Ministero, ove l’importo è appunto di € 33.168,67.
Le modalità esecutive seguite dall’Ente appaiono dunque corrette. La Corte dichiara per l’interessata la cessata materia del contendere quanto alla riliquidazione e rigetta la censura specifica sui conteggi, compensando le spese per la complessità e la non fondatezza delle contestazioni.
Nota della Redazione
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