Riliquidazione pensione Polizia di Stato con aliquota 2,44% dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 571 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La disposizione opera dall’entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2022, e la riliquidazione non comporta corresponsione di arretrati per il periodo anteriore. L’INPS è tenuto al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, non essendo l’interessato onerato dalla presentazione della domanda amministrativa di ricalcolo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è titolare di pensione dal 14 marzo 2016, liquidata con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di quindici anni e nove mesi. Dopo aver inviato richiesta amministrativa nel settembre 2023 alla sede provinciale dell’INPS, rimasta non riscontrata, ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva, del coefficiente di rendimento del 2,44 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre arretrati, interessi e spese legali.

L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 153 del d.lgs. n. 174/2016, per assenza di una espressa domanda amministrativa di ricalcolo da presentarsi esclusivamente in modalità telematica. In subordine ha richiamato l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, applicabile dal 1° gennaio 2022. All’udienza l’Istituto ha riferito che la riliquidazione è in lavorazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere, cui il ricorrente si è opposto.

La Motivazione della Corte

La questione concerne l’individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale della Polizia di Stato. La giurisprudenza aveva in via maggioritaria negato l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a tale personale, in ragione della intervenuta smilitarizzazione ad opera della legge n. 121/1981.

La Corte rileva che con la legge n. 234/2021, all’art. 1, comma 101, il legislatore ha previsto che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva, con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. La norma richiama espressamente la specificità riconosciuta ai sensi dell’art. 19 della legge n. 183/2010.

Il giudice precisa che il legislatore ha così esteso l’applicazione dell’art. 54 anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma con l’aliquota determinata dalla pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti in funzione di nomofilachia (sentenze nn. SS.RR./QM 1/2021 e 12/2021). La nuova disposizione si applica dall’entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2022, e la riliquidazione non comporta arretrati per il periodo anteriore.

Poiché il ricorrente aveva meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995, il ricorso è accolto con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016. Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché il provvedimento di riliquidazione, pur asseritamente in lavorazione, non è stato disposto né allegato agli atti, né il pagamento risulta intervenuto.

La Corte afferma il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento dal 1° gennaio 2022, con applicazione sulla quota retributiva del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile, tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, oltre arretrati e interessi dalla sentenza al soddisfo. L’Istituto avrebbe comunque dovuto procedere al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, anche in base alla circolare INPS n. 44/2022, non essendo l’interessato tenuto alla presentazione della domanda, nella specie trasmessa via PEC ancorché non in via telematica. Le spese legali sono compensate in ragione della comunicata riliquidazione in lavorazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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