Cessazione della materia del contendere e discarico nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 184 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il sopravvenuto versamento integrativo delle somme contestate all’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere e impone la pronuncia di discarico in favore dell’agente medesimo, non residuando alcuna partita da definire. La verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di riversamento va condotta sulla base di un’analitica ricostruzione dei dati contabili, che non può essere sostituita dalla mera indicazione risultante dai modelli riepilogativi. Il pagamento intervenuto prima della decisione esclude ogni ulteriore contestazione sulla gestione e giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020 da parte dell’agente contabile, quale gestore di una struttura ricettiva ubicata nel territorio di un Comune marchigiano. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, rilevava una discrasia tra l’importo versato, indicato nel modello riepilogativo, e quello calcolato come dovuto sulla base dei pernottamenti risultanti dal portale informatico di settore.

La contestazione veniva quindi rideterminata nel corso dell’istruttoria, all’esito dell’esame della documentazione prodotta dall’agente contabile, con conseguente riduzione della somma pretesa. La questione approdava così davanti al Collegio per la definizione del conto e la verifica della regolarità della gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’andamento del conto, muovendo dalla contestazione iniziale fondata sui dati risultanti dal portale “alloggiati Web”. L’agente contabile aveva contestato la quantificazione, depositando la documentazione analitica delle prenotazioni distinta per mensilità, dalla quale emergevano i pernottamenti imponibili e quelli esenti. Su questa base il magistrato istruttore ha proceduto a una nuova e più puntuale determinazione dell’imposta dovuta.

La ricostruzione analitica ha condotto a individuare i pernottamenti imponibili e quelli esenti, con conseguente rideterminazione dell’importo complessivo dovuto. Lo scostamento rispetto alla somma già versata e indicata nel modello 21 è risultato pari alla differenza contestata. Secondo il magistrato istruttore, per tale residuo il conto non poteva essere oggetto di discarico.

Nelle more del giudizio l’agente contabile ha provveduto al pagamento integrativo della somma residua, come confermato dalla nota dell’Amministrazione comunale. Il Pubblico Ministero, preso atto dell’avvenuto versamento, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di discarico.

Il Collegio ha dato atto che, per effetto del versamento integrativo, l’agente contabile ha corrisposto al Comune l’intero importo effettivamente dovuto per l’anno di riferimento. È così venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha pertanto dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, disponendo il discarico dell’agente contabile e la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *