Ottemperanza e risarcimento: colpa scusabile e difetto di prova del danno (TAR Sicilia n. 389 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non costituisce prova automatica della colpa dell’amministrazione, che può invocare la scusabilità dell’errore quando esso derivi dalla complessità della situazione di fatto o dall’incertezza del quadro normativo. La responsabilità per illegittimo esercizio della funzione pubblica richiede, ai sensi dell’art. 2043 c.c., evento dannoso, condotta colpevole e nesso di causalità. Spetta al danneggiato fornire prova rigorosa dell’an e del quantum del danno; la perizia di parte è mera allegazione difensiva e la liquidazione equitativa presuppone un danno certo nella sua esistenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui la stessa Sezione aveva annullato il provvedimento del SUAP comunale di archiviazione dell’istanza di realizzazione di un impianto di recupero di materiale verde. Con la medesima iniziativa ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento illegittimo e dalla ritardata esecuzione del giudicato.
L’amministrazione, costituitasi, ha rappresentato di aver riaperto il procedimento e di aver accolto l’istanza solo dopo la notifica del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e contestando la pretesa risarcitoria. La ricorrente ha preso atto dell’esecuzione intervenuta, insistendo sulla domanda di risarcimento quantificata in oltre quattrocentomila euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il pagamento delle spese di lite e il rilascio del titolo abilitativo sono intervenuti dopo la notifica del ricorso in ottemperanza. Ne è derivato il soddisfacimento della pretesa esecutiva e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a., la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sulla domanda risarcitoria, il Tribunale ha richiamato i presupposti dell’art. 2043 c.c. ed escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo. Il diniego annullato si fondava sull’applicazione di una circolare regionale che imponeva la procedura ordinaria per impianti in aree non conformi; l’errore del Comune è consistito nel qualificare come non conforme un’area agricola, aderendo a un’interpretazione prudenziale in un contesto di intreccio tra disciplina urbanistica e ambientale. Tale complessità ha reso l’errore scusabile, escludendo la colpa.
In via dirimente, la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Dal materiale prodotto dalla stessa ricorrente emergeva che il mutuo e buona parte delle passività fiscali e contributive facevano capo a una ditta individuale, soggetto giuridico distinto dalla società. Mancava prova di un conferimento d’azienda o di un accollo idoneo a trasferire le passività.
Anche nel merito il Collegio ha escluso la prova del danno. Quanto al danno emergente, le sanzioni e gli interessi si riferivano ad annualità antecedenti al diniego, con conseguente difetto di nesso causale. Quanto al lucro cessante, la perizia di parte è stata qualificata come mera allegazione difensiva, priva di riscontro, e i guadagni ipotetici sono esclusi dal novero dei danni risarcibili. La liquidazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non può sopperire alla mancanza di prova dell’esistenza del danno, né la CTU può avere carattere esplorativo. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.