Sospensione SCIA ex art. 100 TULPS: insufficiente l’episodio isolato in stazione (TAR Toscana n. 878 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande, adottata ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., presuppone l’accertamento concreto dell’abitualità del locale quale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Tale requisito non può desumersi dalla mera collocazione dell’esercizio all’interno di una stazione ferroviaria, né dal verificarsi di un episodio isolato di disordine, atteso che le stazioni sono per definizione luoghi di passaggio di una moltitudine eterogenea di persone. Le identificazioni di soggetti gravati da precedenti, effettuate in un arco temporale circoscritto e prive di dettagli sulla abitualità della presenza, non integrano di per sé la fattispecie legale. Il provvedimento che ometta di valutare tali profili e le soluzioni alternative offerte dall’esercente è viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce, dal 2009, un pubblico esercizio collocato all’interno dello scalo ferroviario di Arezzo, articolato in due aree adiacenti destinate a caffetteria e ristorazione veloce. Si tratta dell’unico esercizio presente nella stazione. Con provvedimento della Questura di Arezzo è stata disposta la sospensione degli effetti della S.C.I.A. di somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni.

A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto una rissa verificatasi nel dehors del locale, ripresa dal sistema di videosorveglianza, e due controlli effettuati nell’arco della medesima settimana, all’esito dei quali erano stati identificati alcuni avventori gravati da precedenti penali. La società ha impugnato il provvedimento deducendo violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, lamentando di non aver visto valutate le proprie osservazioni né le proposte di potenziamento della vigilanza e della videosorveglianza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’avviso già espresso in sede cautelare, ove la sospensione dell’atto era stata accolta. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione della specificità del caso: si è trattato di un episodio isolato dal 2009, verificatosi in un esercizio collocato in una stazione frequentata ogni giorno da migliaia di avventori.

Da tale collocazione il giudice desume che episodi di microcriminalità possano occasionalmente verificarsi senza che la loro causa sia necessariamente riconducibile alla presenza del locale. L’esercizio, anzi, con l’adozione di opportune soluzioni concordate con la Questura, può svolgere una funzione deterrente e contribuire a evitare il degrado di alcuni ambienti dello scalo; in tal senso la ricorrente ha offerto la massima disponibilità alle autorità di pubblica sicurezza.

Il ricorso è pertanto fondato là dove contesta la sussistenza del requisito dell’abitualità del ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Il particolare contesto delle stazioni ferroviarie, unito all’unicità dell’episodio e in difetto di risultanze contrarie, induce a qualificare il locale — secondo l’id quod plerumque accidit — più come punto di passaggio di una moltitudine eterogenea di persone che come luogo di aggregazione di una categoria determinata di soggetti.

Il Collegio precisa che sono le stazioni in sé a costituire potenziali punti di aggregazione di persone socialmente pericolose, con problemi di ordine pubblico dei quali devono farsi carico gli enti pubblici preposti. Né il requisito può essere comprovato dalle identificazioni effettuate nella medesima settimana, mancando dettagli sulle persone controllate e ogni specificazione sull’occasionalità o abitualità della loro presenza, essendo d’altra parte altamente probabile rinvenire, nei pressi delle stazioni, soggetti gravati da precedenti.

Il ricorso è dunque accolto per tale decisiva ragione, con assorbimento delle restanti censure e annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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