Giudizio di ottemperanza tra inammissibilità parziale e cessazione della materia (TAR Piemonte n. 1547 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di esecuzione di una sentenza civile è inammissibile nella parte in cui riguardi somme già corrisposte al creditore prima dell’introduzione del ricorso, poiché il giudicato risulta già spontaneamente adempiuto. Quanto ai residui importi versati soltanto in corso di causa, va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando pacifico tra le parti il sopravvenuto pagamento. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla parziale reciproca soccombenza: reale per il ricorrente, rispetto alle somme già incassate prima del ricorso, e virtuale per l’amministrazione, rispetto agli importi pagati solo in pendenza di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, con cui era stato riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Il Ministero intimato ha rappresentato di avere già corrisposto la somma capitale in epoca anteriore all’introduzione del ricorso. La ricorrente ha riconosciuto il pagamento del capitale, contestando per la prima volta le trattenute previdenziali e insistendo per gli interessi legali, poi versati dall’amministrazione. Alla camera di consiglio è stata quindi trattenuta la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ammissibilità della domanda di ottemperanza. Il Ministero aveva documentato il pagamento del capitale già nell’aprile 2025, dunque in un momento anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo.
Su questo punto il Tribunale richiama un orientamento consolidato, citando T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 682 del 2025 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 2306 del 2023. Il principio è che l’ottemperanza presuppone un inadempimento dell’amministrazione al momento della domanda. Se il pagamento è già avvenuto, la relativa domanda è inammissibile, per difetto dell’interesse a agire.
Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile nella parte in cui chiede di ordinare l’esecuzione della sentenza civile rispetto a somme già versate. La verifica del preannunciato adempimento era stata sollecitata dal Tribunale con precedenti ordinanze istruttorie, che avevano anche avvisato le parti della possibile parziale inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Quanto ai residui importi, non ancora corrisposti al momento del deposito del ricorso e pagati solo in corso di causa, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo pacifico tra le parti il sopravvenuto adempimento. Sulle spese, infine, si applica la compensazione, stante la parziale reciproca soccombenza tra le parti.
Nota della Redazione
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