Revoca del permesso di soggiorno e valutazione individuale della pericolosità sociale (TAR Piemonte n. 1549 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico non può fondarsi su una valutazione generale e indifferenziata della pericolosità di un gruppo o di un contesto familiare, ma esige un accertamento individuale della posizione dello straniero. Il provvedimento che ometta tale verifica e non operi il bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e i vincoli familiari, l’integrazione maturata nel territorio e l’interesse del figlio minore è viziato per difetto di istruttoria. In presenza di una partecipazione marginale ai fatti e di un percorso di integrazione pluriennale, la revoca risulta sproporzionata e va annullata.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, impugnava davanti al TAR Piemonte il decreto con cui il Questore di Torino aveva revocato il proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato e quello del figlio minore. Il provvedimento si fondava sull’art. 4 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e muoveva dagli esiti di una grave rissa avvenuta in pubblica via tra fazioni contrapposte, con uso di armi da taglio e tre feriti gravi.
La ricorrente era presente ai fatti e legata da vincoli di parentela ad alcuni dei soggetti coinvolti, ma non era stata destinataria di misure cautelari. Dopo il diniego della domanda cautelare, il TAR accoglieva l’istanza con ordinanza n. 618 del 15 dicembre 2025. Nel merito venivano dedotti la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la mancata considerazione dei vincoli familiari, richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza e l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
La Motivazione della Corte
Il TAR muove dal riconoscimento della gravità oggettiva dei fatti: la rissa, per violenza e futilità dei motivi, giustifica l’allarme sociale richiamato dall’amministrazione. Il giudice amministrativo non contesta, in astratto, la rilevanza dei fatti di ordine pubblico né il fondamento delle premesse generali del provvedimento.
Il ragionamento si sposta però sulla necessità di valutare la posizione della singola ricorrente, evitando una condanna di massa di una parte della comunità presente a Torino. Il TAR valorizza i precedenti di vita della donna: l’assenza di mende, il lavoro onesto come collaboratrice familiare e badante, il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali e la regolarità del soggiorno fin dal 2017, in un contesto familiare radicato nel territorio.
L’elemento decisivo è rappresentato dalle risultanze del giudizio penale. Il TAR ricostruisce gli esiti delle misure cautelari e del successivo giudizio, concludendo che la ricorrente è rimasta estranea alla rissa, senza alcuna partecipazione attiva. La sua posizione si spiega con la mera presenza nella dimora ove si trovavano i soggetti violenti, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela che, di per sé, non possono essere imputati a chi è estraneo alle vicende.
Il giudice sottolinea che la ricorrente è stata tra i pochi soggetti non sottoposti a misure cautelari e che per lei non si è giunti al processo, essendo stata ammessa alla messa alla prova con esito positivo. Il tribunale civile, con sentenza priva di estremi, ha riconosciuto il suo pieno inserimento sociale e la sua esposizione marginale, assicurandole il permesso di protezione speciale e l’inespellibilità.
Su queste basi il Collegio accoglie anche il secondo motivo, che invoca il bilanciamento tra le mende contestate — di scarsissima rilevanza — e l’integrazione dimostrata da quasi un decennio di vita e lavoro, unitamente alla necessità di assistenza ed educazione del figlio minore. Il provvedimento è quindi annullato, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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