Ottemperanza al giudicato: inammissibile il risarcimento del danno da mancata esecuzione (TAR Lombardia n. 4094 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura satisfattiva e non costitutiva: esso non estende né modifica il diritto accertato dal titolo giudiziale, ma ne consente soltanto la concreta attuazione. Ne consegue che, accertata l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nei termini assegnati e nomina l’eventuale commissario ad acta, ma non può riconoscere le somme richieste a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato, estranee al perimetro del giudizio di ottemperanza. L’entità del credito e degli accessori, inoltre, non è definitivamente vincolata dai conteggi prodotti dal creditore, dovendosi verificare l’esatta misura secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 463/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 18.12.2023.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e pagare la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre rivalutazione, interessi e risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta e condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo azionato ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però il perimetro del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma funzione meramente satisfattiva. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio esclude invece espressamente la dovutezza delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.
Nota della Redazione
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