Le aziende speciali non possono essere titolari di farmacie private (TAR Emilia-Romagna n. 182 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le aziende speciali di cui all’art. 114 d.lgs. n. 267/2000, in quanto enti strumentali del Comune o della Provincia che le ha istituite, non possono essere titolari di farmacie private. L’elencazione dei soggetti legittimati alla titolarità di farmacie private contenuta nell’art. 7 L. n. 362/1991 ha natura tassativa, atteso che l’attività di dispensazione dei farmaci è riservata a soggetti professionalmente qualificati e che l’ammissione delle aziende speciali altererebbe l’equilibrio tra farmacie pubbliche e farmacie private. Ne consegue che, nella procedura di alienazione di una farmacia comunale, sono legittimati a partecipare esclusivamente i soggetti che possono essere titolari di una farmacia privata, con esclusione delle aziende speciali, le quali possono curare solo la gestione delle farmacie di proprietà dell’ente locale.

Il Fatto

Il Comune di Vignola bandiva una procedura a evidenza pubblica per la cessione della proprietà delle due farmacie comunali, comprensive delle licenze farmaceutiche e dei relativi rami aziendali, gestite dalla propria società in house. L’avviso pubblico ammetteva alla gara le persone fisiche e le società di cui all’art. 7 comma 1, L. n. 362/1991.

Un’azienda speciale del Comune di Reggio Emilia presentava offerta ma veniva esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione. La società aggiudicataria di entrambi i lotti conseguiva l’aggiudicazione definitiva. L’azienda speciale impugnava la lex specialis e gli atti successivi, inclusa la propria esclusione e l’aggiudicazione, deducendo plurimi motivi di illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere sollevata dal Comune resistente. Le aziende speciali, giusta gli artt. 113-bis e 114 d.lgs. n. 267/2000, sono enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, ma costituiscono una sorta di longa manus del Comune che le ha istituite. L’attività extra muros è ammessa solo se giustificata da uno stretto collegamento con gli scopi statutari e con gli interessi della comunità di riferimento. Nel caso di specie, l’acquisto di farmacie ubicate in un Comune distante circa cinquanta chilometri non dimostrava ricadute positive per i cittadini di Reggio Emilia.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche: alla procedura di dismissione di una farmacia comunale possono partecipare solo i soggetti che la legge abilita alla titolarità di farmacie private, ossia persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata, come da elencazione dell’art. 7 L. n. 362/1991, da ritenersi tassativa.

Quanto al dedotto diritto di stabilimento, la Corte ha rilevato la non pertinenza del richiamo, non potendo l’azienda speciale aspirare alla titolarità di una farmacia privata, essendo l’attività farmaceutica soggetta a limiti connessi alla tutela della salute, rispetto ai quali l’art. 3 d.l. n. 138/2011 non incide. Il regime giuridico delle farmacie pubbliche e private è distinto e autonomo: le aziende speciali gestiscono le farmacie comunali ma non ne acquisiscono mai la titolarità.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *