Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario: onere probatorio dell’amministrazione sulla effettiva erogazione delle somme (TAR Campania n. 1362 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112 e seguenti c.p.a. avverso l’inerzia dell’amministrazione a seguito di una sentenza del giudice ordinario, l’amministrazione intimata che intenda dimostrare di avervi dato esecuzione è onerata di provare non già l’adozione di atti interni di liquidazione, bensì l’effettiva erogazione delle somme riconosciute al creditore. La produzione di una nota di invito al dirigente scolastico e del successivo decreto di liquidazione non integra la prova dell’ottemperanza, ove non sia accompagnata dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento, quale può essere desunta dai cedolini stipendiali. In tale evenienza, il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione, assegnando un termine per il deposito della documentazione comprovante l’erogazione, e rinvia la causa a una successiva udienza camerale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro n. 946/2025, pubblicata il 16 maggio 2025. Con tale pronuncia, il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo al servizio non di ruolo prestato con supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.614,42 oltre accessori.

Premesso di aver notificato la sentenza all’amministrazione e di aver atteso infruttuosamente il decorso del termine di 120 giorni, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’ottemperanza e disposta la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita, depositando documentazione volta a dimostrare l’avvenuta esecuzione della pronuncia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione, con nota e decreto di liquidazione del giugno 2024, aveva invitato il dirigente scolastico dell’istituto competente a ottemperare alla sentenza e aveva disposto la liquidazione dell’importo in favore della ricorrente. Tuttavia, la ricorrente, nell’istanza di passaggio in decisione senza discussione, ha dedotto il mancato pagamento, senza prendere posizione sulla documentazione depositata dall’amministrazione.

Il Tribunale ha quindi osservato che la documentazione prodotta dall’amministrazione non risultava, di per sé, decisiva ai fini della dimostrazione dell’effettivo soddisfo del credito azionato. In particolare, la nota protocollata e il decreto di liquidazione, pur attestando l’avvio e la formalizzazione della procedura di pagamento, non dimostravano che le somme fossero state concretamente erogate alla ricorrente.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto necessario onerare il Ministero intimato di depositare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante l’effettiva erogazione delle somme indicate nella sentenza azionata, ad esempio mediante il deposito dei cedolini stipendiali dai quali risulti l’avvenuto pagamento.

Conseguentemente, il giudice ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 17 novembre 2026, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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