Permesso di soggiorno e residenza: diniego legittimo per assenza di alloggio certo (TAR Lazio n. 3262 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno non rispondono ad alcun automatismo e restano subordinati alla sussistenza dei presupposti di legge, tra cui la disponibilità di una residenza e di un alloggio certo. La precarietà alloggiativa, connessa a una condizione di sostanziale irreperibilità dello straniero, legittima il rigetto dell’istanza, non potendo il titolo essere rilasciato a chi non sia in grado di dare contezza di sé. La falsa indicazione del luogo di residenza non costituisce mera irregolarità formale, ma circostanza dirimente e autonomamente ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo. La dichiarazione di ospitalità prodotta in giudizio e successiva all’istanza e al diniego è irrilevante, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 7 aprile 2021 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla Questura di Roma. Con provvedimento del 26 novembre 2021, notificato il 20 ottobre 2022, l’Amministrazione dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando l’insussistenza dei requisiti di legge.
Il diniego si fondava su più circostanze: un precedente decreto del Questore dell’8 marzo 2021, con cui era stata rifiutata una precedente istanza per motivi di lavoro autonomo in ragione della presentazione di documentazione falsa o contraffatta; l’accertamento, tramite il sistema informatico del Comune, dell’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale destinato ai soggetti senza fissa dimora; un verbale di vane ricerche redatto dal Commissario di P.S. il 28 maggio 2021 presso l’indirizzo dichiarato. L’Amministrazione ometteva la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ritenendo che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto normativo del titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo da un accertamento fattuale: il ricorrente era privo di fissa dimora al momento dell’emissione del provvedimento gravato. Da tale premessa discende la piena legittimità del diniego, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali costanti richiamati.
Il giudice amministrativo richiama, tra le altre, la pronuncia del TAR Lazio n. 2388 del 3 febbraio 2025, secondo cui il permesso di soggiorno non può essere rilasciato a chi non sia in grado di provare di avere una residenza e un alloggio certo, né di dare contezza di sé. Nella stessa direzione le pronunce del TAR Campania n. 1599 del 13 marzo 2023 e del TAR Lazio n. 11880 del 18 novembre 2021: la certezza della situazione abitativa è presupposto indispensabile, non compatibile con situazioni di forte precarietà connesse alla sostanziale irreperibilità dello straniero.
Il Collegio valorizza inoltre l’accertamento effettuato dall’Amministrazione presso l’indirizzo di residenza indicato nella domanda, diverso dal recapito virtuale utilizzato dal Comune per i soggetti senza fissa dimora, conclusosi con un verbale di vane ricerche. Ne deriva che l’indirizzo dichiarato non corrispondeva alla reale condizione abitativa, e tale indicazione non veritiera costituisce di per sé ulteriore legittimo motivo di reiezione. Sul punto il TAR richiama il TAR Campania n. 706 del 27 gennaio 2025 e il TAR Campania n. 6203 del 13 novembre 2023: la falsa indicazione del luogo di residenza non è irregolarità formale, ma circostanza dirimente e automaticamente ostativa.
Quanto alla dichiarazione di ospitalità prodotta dal ricorrente, il Collegio la ritiene irrilevante, perché datata 19 ottobre 2022 e quindi successiva all’istanza di rinnovo e al provvedimento di diniego. Trova applicazione il principio tempus regit actum, con salvezza dell’eventuale riproposizione dell’istanza. Il ricorso, infondato, è respinto; le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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