Il silenzio-assenso orizzontale non si applica alla VIA e le aree agricole non sono “idonee per legge” (TAR Sardegna n. 521 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso “orizzontale” di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, per i quali l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 contempla strumenti specifici, tra cui il potere sostitutivo in caso di inerzia, garantendo la definizione con provvedimento espresso. Le aree agricole non possono ritenersi “idonee per legge” ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, poiché la lett. c-quater, che esclude i beni tutelati ex d.lgs. n. 42/2004, fa salve le previsioni delle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter), e le aree agricole rispondono al diverso regime della lett. c-ter), che richiede la prossimità a zone industriali o artigianali. Il parere negativo del Ministero della Cultura, fondato su plurimi elementi ostativi concreti, è vincolante quando il progetto non ricade in aree idonee per legge.
Il Fatto
Una società aveva richiesto l’avvio del procedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico su un’area agricola di circa 37 ettari nei comuni di Serramanna e Samassi. Nel corso del procedimento, la Regione Sardegna e la Soprintendenza avevano espresso valutazioni negative, rilevando l’interferenza con il Fiume Gora Figuera, bene paesaggistico vincolato, la presenza di ritrovamenti archeologici e l’incompatibilità con la destinazione agricola dell’area. Il Ministero della Cultura si era espresso negativamente con nota del gennaio 2023.
Nonostante le controdeduzioni presentate dalla società e il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero dell’Ambiente aveva attivato la procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri per il contrasto tra i pareri. La società aveva quindi impugnato il parere negativo del Ministero della Cultura e gli atti della procedura di deferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, enucleando due distinte doglianze. In primo luogo, la società sosteneva che il parere del Ministero della Cultura si fosse formato tramite silenzio-assenso “orizzontale”, essendo decorso ampiamente il termine procedimentale. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale meccanismo non opera nei procedimenti di VIA: l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 prevede strumenti specifici contro lo stallo procedimentale, in particolare il comma 2-quater, che attribuisce al titolare del potere sostitutivo la facoltà di provvedere entro trenta giorni con provvedimento espresso.
Con il secondo motivo, la ricorrente sosteneva che il progetto insistesse su aree “idonee per legge” ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, con conseguente non vincolatività del parere negativo del Ministero della Cultura. Il TAR ha escluso tale prospettazione. Quanto alla presenza del vincolo paesaggistico, il Collegio ha osservato che, anche escludendolo, le aree agricole non diventerebbero automaticamente idonee. L’art. 20, lett. c-ter), del d.lgs. n. 199/2021 considera idonee solo le aree agricole collocate entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali, presupposto fattuale non allegato né emergente dagli atti di causa.
Il TAR ha altresì chiarito che la successiva lett. c-quater, che dichiara idonee le aree non ricomprese tra i beni tutelati, si apre con la clausola “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, impedendone l’operatività per le aree a destinazione agricola, soggette al regime speciale della lett. c-ter). Esclusa l’idoneità per legge, il parere negativo del Ministero della Cultura risultava vincolante.
Infine, il Collegio ha rilevato che il parere impugnato era fondato su plurimi elementi ostativi di carattere concreto, tra cui la destinazione agricola dell’area, tutelata dagli artt. 28-30 delle NTA del P.P.R., la mancata dimostrazione della funzionalità delle strutture alla conduzione di un’azienda agricola e il rischio di rinvenimenti archeologici. La società non aveva mosso alcuna doglianza avverso tali profili motivazionali, autonomamente sufficienti a sostenere il provvedimento, con conseguente rigetto del ricorso in quanto rivolto contro atti plurimotivati. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.