Obbligo di riesame della documentazione trasmessa prima del rigetto del nulla osta (TAR Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1364 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione, prima di emanare il provvedimento di diniego, è tenuta a prendere in considerazione la documentazione trasmessa dal richiedente entro il termine procedimentale e a motivare puntualmente sull’idoneità della stessa a superare le condizioni ostative indicate nel preavviso di rigetto. La mancata valutazione di tale documentazione determina un vizio di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale. L’onere di riesame, che può essere disposto dal giudice amministrativo in sede cautelare, comporta la verifica degli esiti del procedimento alla luce dei nuovi documenti, con l’obbligo di esplicitare eventuali profili di incompletezza o inidoneità. Tale principio trova applicazione anche con riferimento alla valutazione dell’idoneità alloggiativa, in quanto vengono in rilievo diritti fondamentali della persona umana, da bilanciare con i valori della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto di rigetto della domanda di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale di un lavoratore straniero, chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’amministrazione, nell’ambito del preavviso di rigetto, aveva evidenziato la carenza di una serie di documenti necessari, ma la società aveva provveduto a trasmetterli a mezzo p.e.c. prima dell’emanazione del provvedimento finale. Il diniego, tuttavia, non teneva conto di tale documentazione, limitandosi a richiamare il preavviso e ad affermare che il richiedente non aveva prodotto osservazioni o documenti idonei a superare le condizioni preclusive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva come l’amministrazione non sembri aver puntualmente considerato la documentazione trasmessa dalla società ricorrente a mezzo p.e.c., nonostante la stessa fosse nella sua sfera di conoscenza prima dell’emanazione del provvedimento di rigetto. La motivazione del diniego, basata sul richiamo al preavviso e sulla mancata replica, risulta carente, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto valutare i documenti prodotti e motivare espressamente sulla loro idoneità a superare le condizioni ostative.
Con specifico riferimento all’idoneità alloggiativa, il Tribunale evidenzia che l’amministrazione è comunque chiamata a valutare l’attestazione prodotta dalla società, anche in considerazione del fatto che vengono in rilievo diritti fondamentali della persona umana, ai quali va riconosciuta la dovuta tutela, seppur nel quadro di un bilanciamento con i valori della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori.
Pertanto, il Collegio onera la Prefettura U.T.G. di Salerno a prendere espressamente in considerazione la documentazione trasmessa a mezzo p.e.c. e poi depositata agli atti del giudizio, verificando se, alla luce della stessa, gli esiti del procedimento debbano essere diversi e favorevoli alla ricorrente. In caso di rilevati profili di incompletezza o inidoneità, l’amministrazione è onerata a esplicitarli puntualmente.
L’amministrazione dovrà provvedere agli incombenti nel termine di 45 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, mediante deposito degli esiti secondo le forme del PAT. Il giudizio viene rinviato per la prosecuzione della trattazione all’udienza camerale del 20.10.2026.
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Nota della Redazione
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