Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 63 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’amministrazione che assume di avervi dato esecuzione deve provare il fatto estintivo dell’obbligazione, secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c. La determina dirigenziale che dispone l’emissione dell’ordine di pagamento non integra prova dell’avvenuto soddisfo, perché non dimostra che la somma sia stata effettivamente corrisposta. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, che può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto a compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale civile, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti sino all’effettivo soddisfo.

Il titolo era stato notificato in forma esecutiva ed era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria competente. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha depositato documentazione, senza contestare specificamente il titolo né comprovare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. È risultato rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; è stata inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato in modo specifico il titolo eseguendo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. La difesa erariale ha prodotto una determina dirigenziale che dispone l’emissione dell’ordine di pagamento, ma tale atto non vale come prova dell’eseguito soddisfo, poiché non dimostra l’effettiva corresponsione della somma.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ne consegue che permane in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo.

È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo in un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione debitrice.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso il diritto del commissario a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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