Esclusione attività di discoteca nella licenza ex art. 68 TULPS: la categoria ATECO 93.29.10 delimita l’oggetto della concessione (TAR Puglia n. 866 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che esclude dalla partecipazione alla gara i soggetti svolgenti attività riconducibili alla categoria ATECO 93.29.10 non costituisce un mero requisito soggettivo di partecipazione, ma un limite sostanziale all’attività destinata a essere svolta nel compendio concesso. Ne consegue che la licenza di pubblico spettacolo rilasciata ai sensi dell’art. 68 TULPS non può legittimare la gestione di una discoteca non autorizzata. L’eventuale difformità tra capienza assentita ex art. 80 TULPS e attività escluse non integra contraddittorietà dell’azione amministrativa, attenendo i due profili a piani diversi: la capienza riguarda la sicurezza degli spazi, l’esclusione attiene alla destinazione funzionale dell’attività. La qualificazione di un’attività come discoteca dipende dalla destinazione funzionale primaria e organizzata del locale: rilevano la strutturazione dello spazio intorno alla pista da ballo, la programmazione sistematicamente orientata al ballo come attività principale e la combinazione di indici esterni, da valutarsi con approccio complessivo e non atomistico.

Il Fatto

Una società concessionaria di un compendio immobiliare comunale, aggiudicatario all’esito di gara pubblica per finalità ricreative, culturali e di intrattenimento, impugnava la licenza di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 68 TULPS, nella parte in cui il titolo escludeva le attività riconducibili alla categoria ATECO 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili).

La ricorrente deduceva che l’esclusione avrebbe svuotato di contenuto la licenza e contraddetto il progetto gestionale approvato in sede di gara, lamentando altresì la contraddittorietà tra l’autorizzazione per 990 persone e il divieto di svolgere attività di discoteca. Il Comune resisteva eccependo l’inammissibilità per mancata impugnazione del bando e deducendo la legittimità della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità: l’onere di impugnazione del bando grava sul concorrente solo quando la clausola sia immediatamente escludente o quando la lesione discenda direttamente dalla sua enunciazione. Nella specie la ricorrente non contestava la clausola in sé, ma l’atto applicativo che ne aveva specificato la portata lesiva, rendendo attuale la lesione solo con il rilascio della licenza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’esclusione della categoria ATECO 93.29.10 non si esaurisca in un requisito soggettivo di partecipazione, ma sia diretta a impedire che l’attività in concessione assuma in concreto le caratteristiche della discoteca. Sul piano teleologico, interpretare la clausola come mero requisito soggettivo esporrebbe il bando a un vizio di irragionevolezza e di lesione della par condicio, consentendo a un soggetto formalmente non iscritto alla categoria di aggirare il limite sostanziale. Sul piano sistematico, la disposizione si salda con l’art. 7 del capitolato che delimita l’oggetto della concessione a specifiche attività, senza alcun riferimento alla discoteca. Il business plan presentato in gara, inoltre, non contemplava l’attività di discoteca quale attività da svolgersi, ma limitava i dj set a pochi eventi sporadici.

Il TAR ha escluso la contraddittorietà tra capienza assentita ed esclusione della categoria 93.29.10, precisando che la capienza attiene ai profili di sicurezza degli spazi ai fini di pubblico spettacolo, mentre l’esclusione riguarda la destinazione funzionale. Ha poi definito il discrimine tra discoteca e altre forme di intrattenimento: la discoteca è il luogo strutturato intorno alla pista da ballo come elemento centrale, con programmazione sistematicamente orientata al ballo come attività principale. Non è discoteca il locale che propone concerti, dj set o intrattenimento misto, dove la musica è offerta come spettacolo o contesto e il ballo del pubblico è conseguenza spontanea, non attività organizzata.

Alla luce dei criteri enunciati, il TAR ha ritenuto che le planimetrie e il piano di utilizzo presentato dimostrino l’assenza di una pista da ballo strutturalmente dedicata e una programmazione mista e articolata. La licenza consente pertanto pienamente lo svolgimento delle attività programmate, anche di dj set, purché non si trasformino in attività di discoteca vera e propria. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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