Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente senza formula esecutiva (TAR Lombardia n. 677 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo giudiziale sia privo dell’apposizione della formula esecutiva. A seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., la formula esecutiva non è più condizione di ammissibilità del ricorso. Sono sufficienti il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare esecuzione e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel febbraio 2024 e non appellata, era passata in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario priva di formula esecutiva. Il Collegio osserva che il titolo azionato è passato in giudicato e che l’apposizione della formula non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio.
La conclusione si fonda sulla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm. Il Collegio richiama altresì l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina il termine dilatorio entro cui le Amministrazioni completano le procedure esecutive.
Il TAR verifica quindi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Risulta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione abbia provveduto.
Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Collegio condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione.
In caso di persistente inadempimento, il TAR nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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