Accesso agli atti e pendenza del giudizio non giustificano il diniego (TAR Sicilia n. 61 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio promosso dall’istante non costituisce motivazione idonea a sorreggere il diniego di accesso né il suo differimento, poiché l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 riserva all’amministrazione la sola verifica del carattere potenzialmente defatigatorio della richiesta, non un potere di sospensione legato al contenzioso in corso. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990, l’amministrazione che ometta di ostendere senza indicare le ragioni del rifiuto lede l’interesse diretto, attuale e concreto del richiedente alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva. L’atto con cui l’amministrazione si riserva di decidere sull’istanza in attesa di un parere legale è endo-procedimentale, privo di autonoma e immediata lesività e, come tale, non immediatamente impugnabile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile censito al catasto di un Comune della provincia di Catania, viene citato in giudizio dal titolare del fondo limitrofo per il risarcimento dei danni asseritamente causati da un incendio propagatosi attraverso la sua proprietà. Per difendersi, chiede al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio degli atti relativi all’evento e della registrazione della richiesta di intervento effettuata da una terza residente nella zona.

Con una prima nota l’amministrazione si riserva di provvedere sull’ostensione del file audio in attesa di un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; con una seconda nota trasmette le schede di intervento ma omette di chiarire se nell’incendio fossero state coinvolte aree coperte da vegetazione non boschiva. Il ricorrente agisce quindi per la declaratoria del silenzio serbato dall’amministrazione, proponendo poi motivi aggiunti avverso il successivo diniego motivato con la pendenza del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale. La nota con cui il Comando si riserva di decidere sull’istanza in attesa del parere legale non nega l’accesso, ma posticipa ogni determinazione: si tratta di un atto endo-procedimentale, privo di autonoma e immediata lesività e pertanto non immediatamente impugnabile. Da ciò l’infondatezza dell’eccezione di tardività.

Nel merito, il Tribunale rileva che la pretesa del ricorrente è stata parzialmente soddisfatta con la trasmissione delle schede di intervento. Per questa parte dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono invece fondati per la parte relativa al file audio della richiesta di intervento. L’amministrazione non ha trasmesso quanto richiesto pur essendo ampiamente decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990, senza indicare le ragioni del rifiuto.

Il passaggio centrale riguarda la motivazione del diniego. La pendenza del giudizio — addotta dall’amministrazione nella nota impugnata con i motivi aggiunti — non può costituire motivazione idonea a sorreggere il diniego di accesso né il suo differimento. Il Collegio accerta inoltre che il ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, attuale e concreto al rilascio dei documenti, in vista della tutela in giudizio della propria posizione giuridica soggettiva.

Il ricorso è pertanto accolto per questa parte, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso al file audio e di rilasciarlo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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