Ottemperanza di sentenza pensionistica e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 328 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti è esperibile quando la pubblica amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento sulla quota retributiva. Accertata la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, il giudice ordina all’ente l’adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. La contumacia del resistente non esonera il giudice dall’accertamento del diritto e giustifica la condanna alle competenze legali. Non sono dovute la penalità di mora e le ulteriori somme quando l’ente ha emanato circolari di adesione ai principi fissati dalle Sezioni riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha proposto ricorso in ottemperanza deducendo che l’INPS non si era conformato alla sentenza n. 403/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, oltre arretrati nei limiti della prescrizione e oneri accessori.
Nonostante i solleciti, l’ente è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della violazione, la condanna all’adempimento, la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che l’INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo, pur essendo stato ordinato con l’ordinanza n. 70/2025. L’ente è rimasto contumace per l’intero giudizio.
Nel merito il Collegio accerta che la sentenza azionata aveva dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale.
La resistente non ha dimostrato di aver dato corso a tale statuizione. Ricorrono pertanto i presupposti dell’ottemperanza, disciplinata dagli articoli 217 e 218 c.g.c., che il Collegio richiama a fondamento della decisione.
La Corte ordina quindi all’INPS di provvedere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza a cura del ricorrente. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Regionale Lazio dell’INPS, che provvederà entro i successivi 60 giorni.
Non sono accolte le ulteriori richieste del ricorrente. La Corte osserva che l’INPS ha emanato specifiche circolari con cui ha aderito ai principi fissati dalle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, circostanza che esclude la penalità di mora e le somme ulteriori. Alla soccombenza dell’ente segue la condanna alle competenze legali, quantificate in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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