Responsabilità erariale del liquidatore per revoca del finanziamento regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 6 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato percettore di contributi pubblici è titolare di un rapporto di servizio con l’ente erogante, in forza del principio di funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse. La responsabilità amministrativo-contabile si estende alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato la società beneficiaria, ove abbiano inciso sulla mancata realizzazione del programma pubblico o sullo sviamento delle risorse. Il liquidatore che, cessando l’attività, determini la perdita dei requisiti di ammissibilità e il mancato mantenimento degli investimenti risponde del danno erariale a titolo di dolo contrattuale, quale inadempimento volontario dell’obbligazione, senza che occorra la piena consapevolezza del pregiudizio per l’Erario. Il danno coincide con il finanziamento revocato e non restituito.

Il Fatto

Una società cooperativa otteneva da Finpiemonte S.p.A., in adesione a un programma regionale, un finanziamento agevolato a tasso zero e una garanzia pubblica gratuita, a fronte della richiesta di accesso a un ambito prioritario del bando. La restituzione era prevista in rate trimestrali su un piano di ammortamento con scadenza al 30 settembre 2021.

Nel marzo 2017 l’assemblea dei soci deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della cooperativa, senza comunicarlo all’ente erogante, nominando liquidatore il convenuto. La società ometteva poi la presentazione della rendicontazione finale delle spese. Finpiemonte disponeva quindi la revoca totale delle agevolazioni e chiedeva la restituzione di euro 33.649,59, non intervenuta. La Procura regionale citava in giudizio il liquidatore per il danno erariale, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa gravissima.

La Motivazione della Corte

La Sezione accerta in primo luogo la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione del denaro pubblico. Il percettore è compartecipe diretto delle attività istituzionali, secondo il principio della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione delle risorse.

In materia di finanziamenti pubblici il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la responsabilità si estende alle persone fisiche che abbiano diretto, rappresentato o amministrato la società beneficiaria, incidendo sulla mancata realizzazione del programma o sullo sviamento delle risorse. L’instaurazione del rapporto di servizio non si correla solo all’impresa beneficiaria, ma anche a chi, in nome e per conto di essa, ha disposto delle somme in modo diverso dal preventivato o ha posto i presupposti per l’illegittima percezione.

Quanto alla condotta, il convenuto conosceva gli obblighi del bando e, con la cessazione dell’attività, ha consapevolmente determinato la perdita dei requisiti di ammissibilità e il mancato mantenimento degli investimenti produttivi entro il periodo di stabilità. La Corte richiama le previsioni del bando sulle cause di revoca totale e la giurisprudenza comunitaria sulla nozione di irregolarità e sull’inammissibilità dell’affidamento del beneficiario che violi manifestamente la normativa. Da qui il nesso di causalità tra condotta e danno.

In ordine all’elemento soggettivo, la Sezione qualifica la condotta come dolosa, ravvisando un dolo contrattuale, riconducibile a inadempimento volontario dell’obbligazione, senza necessità di accertare la piena consapevolezza del danno. Il danno è quantificato nel finanziamento non restituito, pari a euro 33.649,59, di cui capitale, oneri e commissione annua sulla garanzia. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di tale somma, oltre spese di giudizio, con dichiarazione di contumacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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