Natura pubblica dell’IPAB siciliana e danno erariale da mandati sine titulo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 161 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le IPAB site nel territorio della Regione siciliana, non essendo applicabile il d.lgs. n. 207/2001 per effetto della competenza legislativa regionale esclusiva di cui all’art. 14, lett. m), dello Statuto regionale, conservano natura di enti pubblici non economici fino a quando non si concluda il procedimento di privatizzazione previsto dall’art. 30 della legge regionale n. 22/1986 o non intervenga una pronuncia del giudice ordinario che ne accerti la natura privata. Il loro patrimonio e i loro introiti hanno natura pubblica anche quando derivano da lasciti testamentari privati, ed è irrilevante l’assenza di erogazioni pubbliche. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti e il rapporto di servizio dei vertici dell’ente. Costituiscono danno erariale i mandati di pagamento disposti dai vertici in favore di sé stessi, privi di autorizzazione, di procedura contabile e di documentazione giustificativa, nonché gli incrementi del compenso del Segretario adottati dal Presidente senza nuova delibera consiliare.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato il Presidente e il Segretario di un’IPAB siciliana per un danno erariale complessivo di euro 55.416,00. L’indagine della Guardia di Finanza aveva evidenziato numerosi mandati di pagamento, firmati congiuntamente dai due, con causali generiche e in totale assenza di provvedimenti autorizzativi e di documentazione attestante le spese: euro 26.134,00 in favore del Presidente ed euro 8.719,00 in favore del Segretario.
Una seconda posta di danno, pari a euro 20.563,00, riguardava gli emolumenti corrisposti al Segretario. Il Consiglio di amministrazione aveva fissato il compenso in euro 250 mensili lordi; il Presidente, con successive comunicazioni al Comune, lo aveva elevato prima a euro 500 e poi a euro 700, chiedendo il pagamento diretto da parte dell’ente locale con compensazione sul canone di locazione di un immobile dell’IPAB. Entrambi i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura privata dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare. Poiché il d.lgs. n. 207/2001 non si applica in Sicilia, la disciplina resta quella degli articoli 30-43 della legge regionale n. 22/1986 e del d.P.R. n. 636/1975, che devolve alla Regione le funzioni amministrative in materia di opere pie. La deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2020 non produce una privatizzazione automatica: occorre il procedimento a domanda, oppure una pronuncia del giudice ordinario che accerti la natura privata.
Nel caso concreto lo Statuto dell’ente è stato approvato con decreto del Presidente della Regione, il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto assessoriale e i bilanci sono sottoposti al controllo regionale ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/1999. Non risulta attivato alcun procedimento di privatizzazione. L’ente è dunque ente pubblico non economico e il suo patrimonio è pubblico, anche se di origine privata; irrilevante l’assenza di contributi pubblici. I convenuti sono legati all’ente da un rapporto di servizio.
Nel merito, i mandati in favore dei convenuti erano privi di autorizzazione, di impegno contabile e di giustificazione. Nessuna prova è stata offerta in giudizio per dimostrarne la pertinenza agli scopi istituzionali. Il Collegio ha richiamato l’art. 95, comma 1, c.g.c., che consente di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, in linea con l’art. 115 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 69/2009. La spesa di euro 34.853,00 costituisce quindi danno erariale, imputato solidalmente ai firmatari dei mandati, che hanno abusato dei propri ruoli per un personale arricchimento.
Anche la seconda posta è stata accolta. Gli aumenti del compenso del Segretario richiedevano una nuova deliberazione del Consiglio; il Presidente ha invece agito arbitrariamente e la modalità di pagamento tramite il Comune, con compensazione sul canone, ha occultato i maggiori importi nelle scritture contabili. Il dolo è stato ravvisato anche in capo al Segretario, funzionario contabile, che riceveva le comunicazioni nella sua veste comunale e nulla fece per ripristinare la legalità, violando i doveri di garanzia dell’art. 13 dello Statuto. Il danno è pari alla differenza tra euro 37.063,00 erogati ed euro 16.500,00 dovuti. I convenuti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 55.416,00, oltre interessi legali, e delle spese in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.