Dipendenza da causa di servizio: equo indennizzo fuori dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 226 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda del pubblico dipendente volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale ma trova titolo nel rapporto di lavoro, e la relativa controversia è devoluta al giudice munito di giurisdizione sul rapporto medesimo. Resta invece devoluta alla Corte dei conti, in funzione di giudice delle pensioni, la domanda del dipendente ancora in servizio diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in vista del futuro trattamento di quiescenza privilegiato. Nel merito, la dipendenza da causa di servizio presuppone che il servizio o le sue condizioni siano stati causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità, non essendo sufficiente lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto. Il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto l’accertamento del diritto e non la legittimità dell’atto.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito Italiano, in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide, con conseguente iscrizione tabellare, equo indennizzo e futura pensione privilegiata. La Commissione medico-legale aveva ascritto le infermità a categoria tabellare e riconosciuto la correlazione eziopatogenetica.
Il Ministero della Difesa, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio e respinto la domanda amministrativa. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, contestando la valutazione del Comitato e chiedendo, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento finalizzata all’ottenimento dell’equo indennizzo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui tale pretesa non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di impiego pubblico non privatizzato.
Ha invece affermato la propria giurisdizione e l’ammissibilità della domanda del ricorrente ancora in servizio, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in vista del futuro trattamento di quiescenza privilegiato, richiamando la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM.
Nel merito, la Corte ha ricordato che il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, non ha ad oggetto la legittimità dell’atto, bensì l’accertamento del diritto a pensione, e che i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto.
La questione decisiva è stata l’accertamento della dipendenza dal servizio delle patologie, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. La Corte ha richiamato la nozione di concausa efficiente e determinante: non basta che il servizio esponga a generici fattori patogeni, occorrendo che le condizioni di espletamento abbiano inciso in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità.
Il ricorrente si è limitato a elencare le attività svolte, senza individuare specifiche condizioni o eventi idonei a costituire causa o concausa. La Corte ha condiviso l’indirizzo secondo cui le ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati e specifici episodi, non assurgono a fattore determinante. Il parere del Comitato ha escluso la dipendenza, qualificando l’infermità come degenerativa e legata all’età.
La Corte ha quindi escluso la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’utilità della consulenza tecnica d’ufficio, che non può supplire alle carenze probatorie delle parti. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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