Giudizio di ottemperanza per spese liquidate al difensore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 45 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La statuizione sulle spese instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Il rimedio tende a far conseguire al difensore tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia, illegittimamente negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio quali difensori, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui era stato condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in loro favore perché dichiaratisi antistatari. Essi deducono che l’amministrazione, pur avendo ricevuto regolare notifica della pronuncia e nonostante il suo passaggio in giudicato, è rimasta inadempiente.
Chiedono quindi che sia ordinato al Ministero di procedere al pagamento del dovuto e che, per il caso di ulteriore inerzia, sia nominato un Commissario ad acta. A comprova del passaggio in giudicato è stata prodotta apposita certificazione della Cancelleria. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm., alla luce di quanto documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione, neppure costituitasi.
Risulta infatti decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta rituale notificazione della sentenza.
Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato.
Nel caso concreto, in accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai difensori nella misura ivi stabilita, entro sessanta giorni dalla notificazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, o dirigente o funzionario delegato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio non liquida alcun compenso al Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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