Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 46 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è esperibile davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo in un termine congruo. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, conv. in legge n. 30/97, l’inerzia dell’amministrazione integra l’inottemperanza. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 464/2024 dell’8 novembre 2024, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di 1.000,00 euro, oltre interessi.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente notificato, era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi adito il TAR Emilia-Romagna per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. La pronuncia del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 22 luglio 2025, ed era stata regolarmente notificata all’amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita. Da qui la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm.
Quanto al tempo trascorso, il TAR ha osservato che risultava scaduto anche il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 riconosce alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorreva dalla notificazione della sentenza del giudice ordinario, avvenuta il 21 novembre 2024.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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