Sospensione cautelare per mancata prova dell’avvio del procedimento a tutela della res adhuc integra (TAR Emilia-Romagna n. 255 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza cautelare, ove l’Amministrazione resistente non si sia costituita in giudizio e occorra verificare la sussistenza di un presupposto di legittimità del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., un approfondimento istruttorio, richiedendo all’autorità emanante la dimostrazione dell’intervenuta comunicazione dell’avvio del procedimento. Nelle more dell’espletamento di tale incombente, sussistono i presupposti per la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento, al fine di mantenere la res adhuc integra sino all’esito dell’udienza di rinvio. L’ordinanza di sospensione ha natura provvisoria e non anticipa la decisione nel merito dell’istanza cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Modena, impugnava il provvedimento con cui la stessa Autorità ne aveva disposto la revoca, il diniego di un permesso di soggiorno ad altro titolo e l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare, rilevava che la mancata costituzione dell’Amministrazione impediva di valutare compiutamente la fondatezza della domanda, in particolare con riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo che aveva condotto all’adozione del provvedimento di revoca. Il fulcro dell’accertamento era rappresentato dalla verifica dell’avvio del procedimento e della sua comunicazione all’interessato, presupposto indefettibile per la legittimità del provvedimento finale.
In applicazione dell’art. 63, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo dispone dei poteri istruttori necessari ad acquisire gli elementi di prova indispensabili per la decisione. Su tale base, il Collegio ha ritenuto di richiedere alla Questura di Modena di fornire, entro un termine perentorio, la dimostrazione dell’intervenuta comunicazione dell’avvio del procedimento. Tale incombente si rendeva necessario proprio in ragione dell’inerzia processuale dell’Amministrazione, che non aveva offerto alcun elemento di contraddittorio.
Nelle more dell’espletamento dell’attività istruttoria, il Tribunale ha ravvisato l’opportunità di adottare una misura cautelare provvisoria, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato sino all’esito dell’udienza di rinvio. La sospensione interinale è stata disposta al fine di preservare la situazione di fatto e di diritto esistente, evitando che l’esecuzione del provvedimento — in particolare l’espulsione — potesse determinare un pregiudizio irreparabile nelle more della definizione dell’incidente cautelare.
La causa è stata, pertanto, rinviata all’udienza in camera di consiglio per la decisione sull’istanza cautelare, all’esito dell’adempimento istruttorio richiesto. L’ordinanza si configura come misura interinale, destinata a regolare la situazione nelle more del procedimento e destinata ad essere confermata, modificata o revocata all’esito della successiva camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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