Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Toscana n. 1252 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante ogni valutazione sul merito delle censure dedotte. Il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità quando sopravvenga una situazione di fatto o di diritto che renda la pronuncia di merito priva di utilità per la parte ricorrente. La declaratoria è adottata con formula sintetica, senza esame dei motivi, e non richiede l’accertamento della fondatezza dell’azione. Quanto alle spese, la loro compensazione è giustificata dalla mancata opposizione delle parti resistenti, che non hanno contestato la sopravvenuta carenza di interesse dedotta dai ricorrenti e si sono costituite con memoria di stile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un lotto ricadente nell’Ambito di Ronchi Poveromo nel Comune di Massa, avevano impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 20/07/2021, con cui è stata approvata definitivamente la parte ripubblicata del regolamento urbanistico, unitamente al complesso degli atti di pianificazione presupposti e conseguenti, tra cui le deliberazioni di adozione e controdeduzione alle osservazioni e le tavole del quadro progettuale e conoscitivo.

La doglianza verteva sulla classificazione dell’ambito come zona bianca, priva di disciplina e pianificazione. I ricorrenti avevano altresì chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuta una compiuta disciplina urbanistica e la condanna del Comune alla relativa approvazione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 23 aprile 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, rendendo necessaria per il Collegio la verifica della sopravvenuta improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione dei ricorrenti, i quali hanno rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La rinuncia all’interesse, pur non integrando una formale rinuncia agli atti, incide sull’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio.

Il venir meno di tale condizione impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità, che il Collegio riconduce espressamente alla previsione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La formula normativa richiamata disciplina i casi in cui il ricorso è improcedibile, ricomprendendovi la sopravvenuta carenza dell’interesse.

La declaratoria è adottata con motivazione essenziale, senza esame dei motivi di ricorso, coerentemente con la natura processuale della decisione: nessuna valutazione è espressa sulla fondatezza delle censure relative al regolamento urbanistico e alla classificazione dell’ambito. Il giudice non procede, pertanto, all’accertamento del dedotto diritto alla pianificazione.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione. La statuizione è sorretta da due elementi: la mancata opposizione delle parti resistenti alla dichiarazione dei ricorrenti e la costituzione in giudizio delle stesse con memoria di stile, che evidenzia l’assenza di una difesa sostanziale sul punto. La compensazione integrale riflette l’equilibrio degli esiti processuali e la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.

Il dispositivo dispone l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia si esaurisce sul piano processuale e non produce effetti sull’assetto pianificatorio oggetto di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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