Non assoggettabilità a VIA del rinnovo di discarica per rifiuti inerti: l’errata indicazione di codici EER non vizia l’istruttoria (TAR Valle d’Aosta n. 37 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e incoerenza della procedura valutativa, purché le illegittimità siano macroscopiche e manifeste. La mera erronea indicazione, nella documentazione progettuale, di codici EER riferiti a sostanze pericolose non determina l’illegittimità della verifica di assoggettabilità quando l’istanza sia qualificabile, alla luce dell’istruttoria, come mero rinnovo dell’autorizzazione preesistente, senza ampliamento delle tipologie di rifiuti trattati. L’accertamento di non assoggettabilità a VIA non impedisce la successiva attivazione della valutazione di incidenza (VINCA) per i siti della Rete Natura 2000, che resta affidata alla distinta fase autorizzatoria.
Il Fatto
Le associazioni ambientaliste ricorrenti impugnavano il provvedimento dirigenziale con cui la Regione Valle d’Aosta aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA del progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti sita in località Pompiod. L’istanza era stata presentata dalla società subentrata nella titolarità dell’impianto, mentre la società cedente spiegava intervento ad opponendum. Nelle more del giudizio, la Regione adottava un provvedimento di conferma della precedente determinazione, avverso il quale la parte ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità e carenza di legittimazione, riconoscendo la legittimazione processuale dell’associazione ambientalista nazionale e la legittimazione ad agire del comitato locale, in considerazione delle finalità statutarie di tutela ambientale anche a favore delle future generazioni e della concreta attività svolta. Ha altresì escluso la carenza di interesse, rilevando la definitività dell’atto di assoggettabilità a VIA non impugnato.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il quinto motivo, concernenti il dedotto difetto di istruttoria per l’erronea inclusione di due codici EER riferiti a sostanze pericolose nell’istanza di rinnovo. Ha ritenuto prevalente la natura confermativa dell’istanza, risultando il progetto “tale quale” a quello già autorizzato e non emergendo alcuna volontà di ampliare le tipologie di rifiuti ricevibili in un impianto per rifiuti inerti. Il provvedimento di conferma, con lo stralcio dei codici erroneamente indicati, ha chiarito che essi dovevano intendersi come non apposti, escludendo la rilevanza dell’errore materiale ai fini dell’affidabilità complessiva dell’istruttoria.
Quanto alla seconda censura, relativa all’omessa valutazione di incidenza, il Collegio ha rilevato che la struttura competente per la biodiversità aveva espressamente richiesto l’attivazione della procedura di screening di incidenza in sede autorizzatoria, sicché il provvedimento di non assoggettabilità non impedisce la futura valutazione dell’impatto sul sito Natura 2000 ZSC “Castello e miniere abbandonate di Aymavilles”.
Sul terzo motivo, la Corte ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di assoggettabilità è connotata da ampia discrezionalità tecnica. Ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento, sorretta dall’analisi dei pareri e delle osservazioni acquisiti, e ha escluso la configurabilità di effetti cumulativi, espressamente negati dalla documentazione progettuale richiamata nell’atto.
Infine, il quarto motivo è stato rigettato in applicazione del criterio ratione temporis: il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti 2022-2026, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2022, si applica solo alle istanze presentate successivamente alla sua entrata in vigore, mentre l’istanza di rinnovo era stata avanzata nel 2020. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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