Ottemperanza tardiva e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 121 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice elimina l’interesse ad agire e a contraddire e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ritardo nell’adempimento, tuttavia, non resta privo di conseguenze sul piano delle spese: quando l’esecuzione sia intervenuta solo a seguito della proposizione del ricorso e si riscontri un ulteriore ritardo rispetto ai tempi fisiologici di rielaborazione del trattamento pensionistico, sussistono i presupposti della soccombenza virtuale. Ne segue la condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. La regola sostanziale dell’ottemperanza si salda, così, con una regola processuale di redistribuzione dei costi del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. La pronuncia era stata poi parzialmente riformata in appello, con determinazione del coefficiente annuo nel 2,44% sulla quota maturata sino al 21 dicembre 1995.
Nonostante il passaggio in giudicato, l’INPS non aveva dato corso alla riliquidazione. Il ricorrente, dopo aver notificato atto di diffida all’Istituto, ha proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’assegnazione di un termine perentorio e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta. Solo nel corso del giudizio l’Istituto ha disposto l’aggiornamento della rata e la liquidazione degli arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce il percorso dell’adempimento. L’INPS si era costituito dichiarando di aver riliquidato la prestazione con l’aliquota annua del 2,44% per gli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, e di aver corrisposto le differenze arretrate con gli accessori. Su concorde istanza delle parti la trattazione era stata rinviata per verificare l’effettività del pagamento.
La difesa del ricorrente, con successiva memoria, aveva contestato la permanenza dell’inottemperanza nonostante l’attestazione formale dell’Istituto, insistendo per la nomina di un commissario ad acta. A fronte di ciò il Giudice aveva ordinato all’INPS di disporre il pagamento con la massima urgenza, rinviando la causa a nuova udienza.
Solo con la rata di luglio 2025 l’Istituto ha completato la riliquidazione, sì che il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese. Il Giudice Unico afferma che l’intervenuta ottemperanza, pacificamente confermata dalla parte attrice, ha eliminato la ragione del contendere facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.
Sul regime delle spese la decisione non segue l’esito formale. Il Giudice riconosce che l’esecuzione di una riliquidazione pensionistica impone tempi fisiologici difficilmente comprimibili, ma rileva nel caso di specie un ulteriore ritardo e la conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. Ravvisa pertanto i presupposti della soccombenza virtuale, richiamando la giurisprudenza contabile consolidata, anche della stessa Sezione.
In conclusione il Giudice dichiara la cessata materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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