Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 120 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali egli abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). Il giudizio di conto promosso sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 è pertanto improcedibile per difetto del presupposto sostanziale dell’obbligo di resa. Ne consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto del consegnatario reso da un agente contabile di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2021 e depositato nel settembre 2022. Il conto è qualificato come conto giudiziale e risulta iscritto al giudizio di conto dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, rilevando che la gestione oggetto del giudizio non attiene a beni per i quali sussista l’obbligo di custodia da parte dell’agente. La questione arriva così alla Corte per la verifica del presupposto stesso dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del modello contabile utilizzato. Il conto in esame è un conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

Il Collegio verifica poi l’effettiva natura della gestione. La gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto sostanziale su cui si fonda l’obbligo di resa del conto.

La Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile sul punto, menzionando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale orientamento non è configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale.

Di qui la conclusione in rito: l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio nulla dispone per le spese, stante la pronuncia in rito, e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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