Improcedibile il giudizio di conto privo di parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 41 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, cod. giust. cont. In sua assenza il giudizio è improcedibile, non potendosi promuoverne la regolarizzazione d’ufficio dopo l’abrogazione dell’art. 28 r.d. n. 1038/1933. Negli enti locali, in mancanza di un formale atto di parifica, sono equipollenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario ovvero l’approvazione consiliare o di giunta del conto. Il conto non sottoscritto dall’agente contabile è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza e non è idoneo a fondare l’imputazione della gestione.

Il Fatto

La vicenda riguarda i conti giudiziali resi dall’istituto di credito che ha svolto le funzioni di tesoriere di un ente locale per gli esercizi dal 2015 al 2021. La banca, subentrata per incorporazione all’originario tesoriere, si è costituita in giudizio eccependo l’estinzione dei giudizi per decorso del quinquennio ex art. 150 cod. giust. cont. e contestando la mancanza della parificazione, di competenza dell’ente.

Il magistrato istruttore aveva rimesso al Collegio la questione preliminare della improcedibilità, rilevando che due conti erano privi di sottoscrizione e che tutti erano stati depositati senza l’attestazione di parifica. La questione è quindi pervenuta alla Sezione giurisdizionale per la decisione sulla procedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la normativa applicabile, individuandola nel codice della giustizia contabile in forza dell’art. 2, comma 3, delle Norme transitorie (All. 3 al d.lgs. n. 174/2016), nel testo modificato dall’art. 96 d.lgs. 114/2019: le disposizioni della Parte III si applicano ai conti da presentarsi dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l’esercizio di riferimento.

Respinta l’eccezione di estinzione, la Corte rileva che il presupposto dell’art. 150 cod. giust. cont. — il deposito del conto — non può ritenersi integrato da un documento privo dei requisiti minimi di forma-sostanza, né da un deposito avvenuto in assenza delle condizioni di procedibilità. In ogni caso, nessun quinquennio era decorso dalle date di deposito.

Il Collegio enuclea quindi i soli casi in cui è pronunziabile l’improcedibilità: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, per difetto dei requisiti minimi come la sottoscrizione dell’agente contabile, e la mancanza di una condizione di procedibilità, segnatamente la parificazione. Questa, intesa come attestazione di conformità del conto alle scritture dell’amministrazione ex art. 618 r.d. n. 827/1924, è presupposto imprescindibile, come confermato dalle Sezioni Riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Per gli enti locali, tuttavia, la Corte ammette che il giudizio sia procedibile anche in mancanza di un formale atto di parifica, qualora il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, atti ritenuti equipollenti (cfr. Sez. giur. Calabria n. 113/2023 e n. 152/2024).

Nel caso concreto, tutti i conti erano stati depositati privi di parifica, visto o approvazione; i due conti del 2020 e 2021 erano anche privi di sottoscrizione. La Corte dichiara pertanto l’improcedibilità dei giudizi. Per i conti del 2020 e 2021 dispone la rimessione degli atti alla Procura regionale; per gli altri, essendo state depositate in udienza le parificazioni, ordina la reiscrizione a ruolo con nuovo numero, con decorrenza del termine quinquennale dal deposito in udienza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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