Ottemperanza al titolo esecutivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1170 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minorenne, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il titolo era divenuto definitivo e l’ente non aveva provveduto al pagamento entro il termine previsto dalla legge.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e assunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, dagli atti risultava l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata. Sotto il secondo, era documentata la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile alle amministrazioni per il pagamento delle somme di cui al giudicato.

Soddisfatti tali requisiti, il ricorso è stato accolto e il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, cui la parte interessata deve rivolgere istanza entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Quanto al compenso, la determinazione e la liquidazione sono rimesse a successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con specifico riferimento agli artt. 55 e 56 e alle previsioni della l. 26 luglio 1978, n. 417. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente non con il deposito della relazione, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite la procedura P.A.T..

Il Tribunale ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e in favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, o sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza e liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/2022 per le cause in materia di esecuzione mobiliare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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