Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e argomenti di prova ex art. (TAR Lazio n. 3331 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione nel merito, risultante dalla concorde dichiarazione delle parti, rende improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dalle dichiarazioni delle parti possono desumersi espressamente argomenti di prova circa il venir meno dell’interesse. La chiusura in rito del processo consente al giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Il principio opera tanto per il ricorso introduttivo quanto per il ricorso per motivi aggiunti.
Il Fatto
Il ricorrente, gestore di centri sociali anziani comunali in forza di una convenzione, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dalla convenzione per asserite inadempienze contrattuali, nonché la delibera di Giunta che ha approvato l’atto di indirizzo per la gestione dei centri tramite associazioni di promozione sociale.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha ribadito la risoluzione e ha indetto gli avvisi per l’individuazione di nuovi gestori. Alla camera di consiglio il Collegio ha accolto le istanze cautelari e fissato l’udienza pubblica. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al merito, insistendo per l’improcedibilità; l’amministrazione ha aderito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sorte del giudizio a seguito della dichiarazione con cui il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione nel merito, chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione integrale delle spese.
La decisione si fonda sull’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di desumere dalle dichiarazioni delle parti argomenti di prova. Il Tribunale ritiene che da tali dichiarazioni, intervenute in modo concorde, possano espressamente trarsi elementi circa la sopravvenuta carenza in capo alla ricorrente dell’interesse alla decisione di merito.
Accertato il venir meno dell’interesse, la conseguenza processuale è l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti. La pronuncia investe quindi l’intero complesso delle domande, senza esame del merito delle censure articolate.
La definizione in rito del processo giustifica infine la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, in ragione della convergenza delle rispettive posizioni.
Nota della Redazione
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