Ottemperanza al titolo esecutivo del giudice ordinario: presupposti e commissario ad acta (TAR Lazio n. 1616 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento emesso dal giudice ordinario è ammissibile solo in presenza di quattro requisiti: l’esistenza e la perfezione del titolo esecutivo; la conoscenza dello stesso da parte dell’amministrazione; il suo passaggio in giudicato; l’inerzia dell’ente protratta oltre il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva. Il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo, in forma esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione. Integrati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora non segue automaticamente all’accoglimento, dovendosi verificarne i presupposti di legge.

Il Fatto

Una banca ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Roma, pari a complessivi € 77.669,46 oltre interessi e spese. Il titolo era stato notificato all’amministrazione nel 2017; l’opposizione proposta dall’ente è stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato. Il decreto è stato quindi spedito in forma esecutiva e nuovamente notificato nel 2024.

La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto solo un pagamento parziale, residuando € 46.543,62 oltre interessi di mora, e ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento della penalità di mora nonché la nomina di un commissario per l’eventuale ulteriore inadempienza. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza prevalente (Cons. Stato n. 7285/2024), che subordina l’ammissibilità dell’ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario a quattro requisiti: esistenza e perfezione del titolo; conoscenza dello stesso da parte dell’amministrazione; passaggio in giudicato; inerzia dell’ente oltre il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo spedito in forma esecutiva.

Quanto ai primi due requisiti, il Tribunale ne rileva l’integrale sussistenza sulla base della pubblicazione del decreto e della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’opposizione, nonché della notificazione del titolo, spedito in forma esecutiva, presso la sede reale dell’amministrazione in data 28.6.2024.

Sul terzo requisito, il Collegio osserva che il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza n. 5928/2022, ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto, divenuto così irrevocabile, come attestato dalla cancelleria.

In ordine al termine dilatorio, il Tribunale richiama l’art. 14 D.L. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo e vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale scadenza. La norma esige che la pronuncia sia notificata, in forma esecutiva, presso la sede reale dell’ente (Cons. Stato n. 2654/2014). Nel caso concreto il decreto è stato notificato in tale forma il 28.6.2024 e il ricorso introduttivo il 28.10.2025.

Integrati tutti i presupposti, il Collegio accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di ottemperare entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, per la parte rimasta inadempiuta. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, con compenso a carico dell’ente. È invece respinta la domanda di penalità di mora, per difetto dei presupposti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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