Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo sanatoria edilizia e demolizione (TAR Lazio n. 1620 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta sanatoria delle difformità edilizie contestate e la spontanea demolizione delle opere non sanabili, confermate dalla stessa amministrazione procedente, fanno venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La chiusura in rito del giudizio e la complessità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

I proprietari dell’area su cui insistono le opere oggetto di contestazione hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per asserito abuso edilizio, unitamente agli atti presupposti e alla norma tecnica di attuazione del PRG ritenuta ostativa all’attività commerciale di bar e ristoro a corredo dell’impianto di distribuzione carburanti.

Dopo il rigetto dell’istanza cautelare in primo grado per difetto di fumus boni iuris, il Consiglio di Stato, pur confermando tale valutazione, ha sospeso gli effetti degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la sanatoria edilizia delle difformità e la demolizione spontanea delle opere non sanabili, circostanze confermate dalla stessa amministrazione nella relazione depositata in atti.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alla persistenza dell’interesse a ricorrere dopo che la situazione di fatto e di diritto posta a fondamento dell’impugnazione è mutata per effetto di fatti sopravvenuti. Il Collegio rileva che la stessa Roma Capitale, nella relazione richiamata, ha confermato l’intervenuta sanatoria delle opere per cui è causa, limitandosi a contestare l’omessa trasmissione della comunicazione di fine lavori.

Parte ricorrente ha depositato in giudizio proprio tale documento, attestante la chiusura del procedimento di sanatoria, confermando così il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. L’amministrazione resistente non ha opposto alcuna controdeduzione sul punto.

Il Collegio qualifica il sopravvenuto difetto di interesse come causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La norma impone al giudice di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse quando la domanda non è più suscettibile di produrre un’utilità concreta per il ricorrente.

Quanto alle spese, la complessità della vicenda e la chiusura in rito del giudizio inducono a disporne la compensazione integrale tra le parti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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