Riserve su fatti continuativi e conoscibilità del pregiudizio: tempestività dell’iscrizione e sindacato sul lodo (Cass. civ. Sez. 1 n. 5964 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico, con riguardo ai fatti ad effetti continuativi la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza, mentre la specifica quantificazione può essere operata successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole. In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della conformità a legge e della congruità della motivazione della decisione resa sul gravame, senza che sia possibile esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri o rivalutare il merito della controversia. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, a pena di inammissibilità, non bastando l’elencazione delle norme asseritamente violate. L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., pur paralizzando la richiesta di adempimento, non impedisce la domanda di risoluzione del contratto né la richiesta di risarcimento del danno.
Il Fatto
Il Comune affidava all’ATI, di cui era mandataria la società ricorrente in sede arbitrale, i lavori per il primo lotto di decongestionamento della SS 18. L’andamento dei lavori risultava anomalo, tanto che la prima riserva veniva iscritta solo in occasione del quinto SAL, per mancata trasmissione del progetto costruttivo alla Soprintendenza e mancata stipula di convenzioni con RFI. Il collegio arbitrale condannava il Comune al pagamento di una somma, ma la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva respinto l’impugnazione del lodo, veniva a sua volta impugnata per cassazione dal Comune con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla decadenza dalle riserve, dichiarandoli infondati. In relazione ai fatti ad effetti continuativi, la riserva va iscritta quando il fatto lesivo sia percepibile con la normale diligenza, mentre la quantificazione può avvenire anche al cessare del fatto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che solo con la delibera del 15 gennaio 2008 la società appaltatrice aveva avuto piena contezza del futuro andamento anomalo dei lavori, essendo emersa l’incompletezza del progetto e la mancata attività di coordinamento del Comune.
I motivi sono stati altresì dichiarati inammissibili nella parte in cui il ricorrente si è limitato a elencare una serie di norme asseritamente violate senza illustrarne il contenuto e il contrasto con la sentenza impugnata, nonché nella parte in cui ha incentrato le doglianze sul lodo arbitrale piuttosto che sulla pronuncia della Corte d’appello. Il giudice di legittimità, infatti, non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la sentenza resa sull’impugnazione.
I motivi terzo e quarto, concernenti l’interpretazione dell’art. 54 del capitolato speciale, sono stati considerati inammissibili per la medesima ragione: il ricorrente non ha indicato i canoni ermeneutici violati e ha proposto una mera alternativa interpretativa, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che l’obbligo di rapportarsi con RFI, per i permessi definitivi, era a carico del Comune, mentre all’ATI spettava solo l’onere di chiedere i permessi per le attività esecutive di cantiere.
Il quinto e il sesto motivo, sulla cessazione degli impedimenti e sulla variante, sono stati dichiarati inammissibili perché volti a ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori. La Corte ha rilevato che la regolarizzazione dei rapporti tra Comune e RFI era avvenuta solo in data 4 agosto 2011, come ritenuto dal CTU e confermato dalla Corte territoriale.
Il settimo motivo, riguardante l’applicabilità dell’art. 25 del D.M. n. 145 del 2000 alle sospensioni parziali, è stato ritenuto infondato. Tale disposizione disciplina il danno da sospensione illegittima totale, mentre nell’andamento anomalo il cantiere resta operativo e le spese generali vanno risarcite secondo altri criteri, quali la percentuale di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 554 del 1999, ridotta di un terzo.
I motivi dall’ottavo al decimo sono stati infine giudicati infondati o inammissibili: l’eccezione ex art. 1460 c.c. non osta al risarcimento del danno, la transazione del 30 settembre 2013 aveva fatto venire meno l’eccezione e l’applicabilità dell’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 era esclusa ratione temporis. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile per la novità delle questioni sollevate.
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Nota della Redazione
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