Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e penalità di mora (TAR Campania n. 334 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto all’attribuzione della Carta del Docente ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento, spontaneo o del commissario, che non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 816/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 aprile 2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto all’attribuzione della Carta del Docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memorie di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il percorso argomentativo poggia su tre presupposti verificati in fatto: la sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96. A fronte di ciò, non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza mediante assegnazione alla ricorrente della Carta elettronica del docente, previo accredito sulla stessa della somma di € 500,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, che su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., essa è accolta nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il precedente delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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