Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 853 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo del giudice ordinario. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, atteso che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuti né interferenze organizzative interne. La regola di gratuità dell’incarico dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia a ogni condanna al pagamento di somme di denaro. La rivalutazione monetaria non è dovuta quando il giudice del titolo non si sia pronunciato sul punto e i relativi presupposti non risultino documentati, operando in materia retributiva il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante carta docenti o analoghi buoni elettronici, di somme in loro favore.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione in atti prova il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica. Sussistono quindi tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’ordine di esecuzione.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con termine ulteriore di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quanto alla gratuità dell’incarico, la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiami a plurime pronunce dei tribunali amministrativi.
Il giudice ha invece disatteso la domanda di rivalutazione monetaria. Il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto. In materia retributiva, per le somme dovute dopo il 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994: la rivalutazione può riconoscersi solo se superiore agli interessi, con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata.
È stata accolta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi del d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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