Reclutamento nelle società in house: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 741 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le procedure di reclutamento del personale promosse dalle società a partecipazione pubblica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, nel fare salva la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento, è norma di diritto sostanziale che non incide sul riparto di giurisdizione. L’obbligo di procedure selettive concorsuali imposto alle società a controllo pubblico dal comma 2 del medesimo articolo ha carattere eccezionale e non equipara l’ente datoriale a una pubblica amministrazione. Ne deriva la inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, restando rimessa al giudice ordinario la posizione di diritto soggettivo del candidato.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione pubblica indetta da una società in house del Comune, concessionaria del trasporto pubblico locale, per l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati alla formazione di operatori di manutenzione. Egli contesta di non essere stato inserito nell’elenco dei vincitori pubblicato sul sito aziendale, pur essendo utilmente collocato nella graduatoria finale approvata dal consiglio di amministrazione.
Ha quindi impugnato la graduatoria, il comunicato di pubblicazione e, in parte qua, l’avviso di indizione, lamentando l’illegittimità del requisito anagrafico richiesto non solo per l’ammissione alla selezione ma fino alla stipula del contratto, nonché la carenza di motivazione dell’esclusione. La società si è costituita eccependone l’irricevibilità e chiedendone il rigetto nel merito; il controinteressato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, assorbendo ogni altra questione di rito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione. L’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 è inequivocabile nel devolvere al giudice ordinario la cognizione sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale promosse dalle società a partecipazione pubblica.
La società intimata è una società in house del Comune, articolazione dell’ente locale secondo il modello della delegazione interorganica. In ragione della forma societaria prescelta ricade nell’ambito applicativo del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Il comma 2 dell’art. 19 impone alle società a controllo pubblico procedure selettive concorsuali, ma il comma 3 ne chiarisce il carattere eccezionale e sostanziale rispetto al comma 1, che richiama il codice civile per i rapporti di lavoro: nessun effetto si produce sul piano dell’ordinario riparto di giurisdizione.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 7759 del 27 marzo 2017, secondo cui l’art. 18 del d.l. n. 112/2008 è norma sostanziale che non incide sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, rimessa in entrambe le fattispecie al giudice ordinario, trattandosi di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni. Le Sezioni Unite confermano il principio già affermato con l’ordinanza n. 28330 del 22 dicembre 2011 e richiamano la Corte costituzionale n. 251/2016, che evidenzia la volontà del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico a indire pubblici concorsi.
Il thema decidendum non attiene dunque al mancato esercizio di un potere amministrativo né a una posizione di interesse legittimo, ma a un diritto soggettivo rimesso al giudice ordinario, davanti al quale il ricorrente potrà riproporre il giudizio nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Le spese tra le parti costituite sono compensate, in ragione della natura in rito della pronuncia e del rilievo d’ufficio della questione. La inammissibilità non consente di dare seguito alla provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con revoca del relativo decreto e rigetto della presupposta istanza.
Nota della Redazione
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