Ottemperanza a sentenza civile: transazione non elimina l’obbligo di restituzione del fondo (TAR Sicilia n. 939 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la transazione intervenuta tra le parti sulle somme oggetto di condanna elimina la posizione di contrasto e determina l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, a nulla rilevando la natura novativa o conservativa dell’accordo. Resta invece integro l’obbligo dell’amministrazione di eseguire le statuizioni non transatte. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il rinvio della trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., è disposto solo per casi eccezionali: la richiesta della parte non basta a giustificare il differimento. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione e nomina, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Catania una sentenza che condannava il Comune resistente alla restituzione, libera e sgombra, di una porzione di fondo di sua proprietà e al pagamento di somme a titolo di danno da mancato godimento, spese di lite e spese di c.t.u. La sentenza, notificata all’amministrazione, era rimasta ineseguita.

La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio le parti hanno sottoscritto un atto di transazione sulle sole somme oggetto di condanna. La ricorrente ha insistito per la restituzione dell’area; il Comune ha chiesto un ulteriore rinvio per definire anche tale profilo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare la richiesta di rinvio avanzata dal Comune. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. ammette il differimento solo per casi eccezionali, riconducibili a gravi ragioni idonee a incidere sul diritto di difesa. Nel caso concreto tali condizioni non sussistono: la sentenza ottemperanda risale al febbraio 2024, il giudizio è stato instaurato nel giugno 2025 e un primo rinvio era già stato accordato alla camera di consiglio del settembre 2025. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 5596 del 2025, n. 2537 del 2024 e n. 45 del 2024.

Quanto all’ammissibilità dell’azione, il giudice rileva che si tratta di esecuzione di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come da attestazione versata in atti, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.; la notificazione della sentenza al Comune è documentata.

In relazione alle statuizioni di condanna pecuniaria, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La transazione del 12 novembre 2025 ha riconosciuto alla creditrice una somma a tacitazione di ogni pretesa relativa alle somme oggetto di condanna. Il Collegio ritiene superfluo indagare la natura novativa o conservativa dell’accordo: entrambe le forme eliminano la posizione di contrasto e rendono inutile la pronuncia, come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 3598 del 2015.

Quanto alla restituzione del fondo, l’azione è accolta. Il Comune non ha contestato specificamente il titolo né ha provato l’avvenuto adempimento, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi vi ha interesse. Sussiste dunque l’obbligo di esecuzione. Il Collegio ordina al Comune di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il segretario generale del Comune di Siracusa, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’ente inottemperante. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *