Ottemperanza alla Carta docente: onere probatorio dell’amministrazione sull’inadempimento (TAR Sicilia n. 933 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il solo fatto costitutivo del diritto, costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo e dall’inutile decorso del termine di adempimento. Su tale base opera il principio dell’art. 2697 cod. civ., per cui è l’amministrazione resistente a dover dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, cioè l’avvenuto adempimento o l’estinzione dell’obbligo. L’amministrazione che non offra alcuna prova dell’avvenuta esecuzione o una valida giustificazione dell’inadempimento non può sottrarsi all’ottemperanza. Il commissario ad acta nominato in seno alla stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1945/2025, aveva riconosciuto al ricorrente, docente, il diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un valore complessivo di € 2000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Il ricorrente ha rappresentato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm., incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da qui l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Sul punto richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario, essendo dirigente dello stesso Ministero, non ha diritto ad alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, avuto riguardo al carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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