Revoca del nulla osta e obbligo di valutare il subentro datoriale (TAR Campania n. 994 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura revoca il nulla osta al lavoro quando omette di valutare la perdurante disponibilità del medesimo datore di lavoro — persona fisica già titolare dell’impresa cessata — a stipulare il contratto di soggiorno con imprese subentrate a lui riferibili. L’amministrazione deve consentire il subentro ovvero, quanto meno, rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’inerzia serbata per oltre due anni tra rilascio e revoca del nulla osta fa ricadere irragionevolmente sul lavoratore straniero l’alea del decorso del tempo, in violazione dei principi di ragionevolezza e di corretto esercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia nel luglio 2023 dopo aver ottenuto il visto di ingresso in virtù di un nulla osta al lavoro rilasciato in favore di una ditta individuale dedita a lavori edili. Cessata l’attività di tale impresa alla fine del 2022, erano stati richiesti il subentro di altre ditte, riferibili alla medesima persona fisica originariamente istante e con il medesimo oggetto sociale.

Con provvedimento dell’11 aprile 2025 la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, lamentando l’omessa valutazione della possibilità di stipulare il contratto di soggiorno con altra impresa riferibile al medesimo datore e, in via gradata, l’omessa considerazione dei presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1562 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Tribunale muove dalla constatazione che tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca è intercorso un lasso temporale superiore a due anni. Tale circostanza assume rilievo pregnante perché l’amministrazione, serbando un contegno inerte per un periodo così lungo, ha di fatto allocato in capo al lavoratore l’alea del decorso del tempo.

È vero che l’impresa originariamente istante aveva cessato l’attività, ma il medesimo datore di lavoro aveva successivamente costituito altre ditte con identico oggetto sociale, manifestando la volontà di procedere al subentro nella stipulazione del contratto di soggiorno tramite imprese a lui riferibili. Al centro di imputazione di interessi costituito dalla persona fisica del datore resta riconducibile sia l’istanza primigenia sia la perdurante volontà di perfezionare la fattispecie.

La disponibilità manifestata dall’imprenditore alla sottoscrizione del contratto — sia pure con impresa diversa da quella originaria — avrebbe dovuto orientare diversamente il processo decisionale della pubblica amministrazione. Il Tribunale ritiene che essa avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a consentire la sottoscrizione ovvero, quanto meno, a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità alle circolari ministeriali richiamate.

Alla revoca non è stata assegnata alcuna rilevanza all’impossibilità, nel momento della convocazione, di stipulare il contratto con una specifica impresa, pur sussistendo la possibilità di farlo con altre riferibili al medesimo soggetto. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato. Le peculiarità della fattispecie e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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