Difetto di giurisdizione contabile sulla pensione VOAUT della Gestione Separata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 221 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 62 r.d. n. 1214/1934, rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti unicamente i ricorsi relativi a trattamenti pensionistici a carico, totale o parziale, dello Stato e gli altri ricorsi che leggi speciali attribuiscono alla Corte. La pensione VOAUT erogata dalla Gestione Separata non afferisce al pubblico impiego, ma a rapporti di natura privatistica, sia pure posti in essere con un soggetto pubblico. Il fondo che la eroga è finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e non è riconducibile alle pensioni del pubblico impiego. Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso può essere riassunto nei termini di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di una posizione assicurativa presso la Gestione Separata dell’INPS, ha adito la Corte dei conti per ottenere la regolarizzazione dei versamenti contributivi relativi al periodo 2012-2018, asseritamente posti in essere dall’ufficio commissariale di riferimento. Ha chiesto la condanna del ministero, quale datore di lavoro e sostituto d’imposta, alla trasmissione telematica degli adempimenti previdenziali, nonché la condanna solidale del ministero e dell’INPS all’aggiornamento e all’adeguamento della posizione pensionistica, con riconoscimento degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi moratori.

L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte contabile in favore del giudice ordinario e, nel merito, ha sostenuto di non poter essere condannato alla riliquidazione in assenza dei flussi trasmessi dal committente. Il ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha replicato con successiva memoria, confermando le conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta anzitutto la questione pregiudiziale di giurisdizione, sollevata dall’INPS. Richiama la giurisprudenza contabile consolidata secondo cui la cognizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 62 r.d. n. 1214/1934, è circoscritta ai ricorsi in materia di trattamenti pensionistici a carico totale o parziale dello Stato e a quelli che leggi speciali le attribuiscono espressamente.

Il Collegio osserva che la pensione di cui si chiede la riliquidazione è la VOAUT, che non afferisce all’impiego di lavoro pubblico ma a contratti di natura privatistica, ancorché stipulati con un soggetto pubblico. Il dato dirimente è la natura del fondo: la Gestione Separata che eroga il trattamento è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e non è in alcun modo riconducibile alle pensioni del pubblico impiego.

Su queste basi la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge. La decisione definisce il giudizio mediante la sola soluzione di questioni pregiudiziali.

Quanto alle spese, la natura della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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