Contributi agricoli e rapporto di servizio: prova del danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 1 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici e comunitari erogati a soggetti privati, la giurisdizione della Corte dei conti è configurabile in forza del rapporto di servizio che si instaura tra amministrazione erogatrice e beneficiario, fondato sulla provenienza pubblica delle risorse, sul vincolo di destinazione e sull’obbligo di rendicontazione; è irrilevante la qualifica pubblicistica del percettore e la natura del titolo in base al quale avviene la gestione. La giurisdizione sussiste anche per i finanziamenti europei, diretti e indiretti, in applicazione del principio di assimilazione, che equipara gli interessi finanziari dell’Unione a quelli nazionali. L’erronea indicazione dell’amministrazione danneggiata, quando questa sia univocamente individuabile dal contesto e l’errore non incida sull’individuazione del danno, integra una falsa demonstratio che non determina l’inammissibilità dell’atto di citazione. Nel merito, l’azione di responsabilità erariale richiede la prova del danno: in mancanza di sopralluoghi e di riscontri oggettivi sulla consistenza delle opere, non è dimostrata la sopravvalutazione dei costi rendicontati rispetto a quelli effettivamente sostenuti, con conseguente rigetto della domanda.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria aveva condannato un imprenditore agricolo al pagamento di € 344.215,08 in favore della Regione, per contributi pubblici e comunitari percepiti nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e destinati al miglioramento di superfici boschive e al ripristino di strade forestali. La Procura contabile contestava la presentazione di fatture gonfiate, operazioni inesistenti e pagamenti eccedenti i limiti agevolativi.

L’imprenditore propose appello, contestando il difetto di giurisdizione per non rivestire qualifica pubblicistica, la carenza di giurisdizione quanto ai fondi FEOGA, l’erronea individuazione dell’ente danneggiato, la prescrizione, il mancato rispetto della pregiudiziale penale e l’insussistenza del danno, avendo le opere ricevuto collaudo positivo. La questione giungeva in appello dopo la definizione del processo penale, con sentenza della Corte d’Appello di Genova passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ha anzitutto respinto i motivi di difetto di giurisdizione. Il rapporto tra amministrazione erogatrice e percettore privato è qualificato come rapporto di servizio, perché il privato realizza, attraverso le risorse, l’interesse pubblico curato dall’ente. Rilevano la provenienza pubblica delle somme, il vincolo di destinazione e l’obbligo di rendicontazione, principi richiamati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9659 del 2023 e n. 7740 del 2023.

È stata confermata la giurisdizione anche in ordine ai contributi comunitari, diretti e indiretti. Il Collegio ha richiamato il principio di assimilazione, in forza del quale gli interessi finanziari europei sono equiparati a quelli nazionali, con la conseguenza che lo Stato deve apprestare le medesime tutele previste dall’ordinamento interno. La frode che lede il bilancio dell’Unione configura quindi danno erariale.

Infondato è stato giudicato anche il motivo sull’erronea individuazione dell’amministrazione danneggiata. Quando l’ente è univocamente desumibile dal contesto e l’errore non incide sull’individuazione del danno, si versa in una falsa demonstratio che non inficia l’atto di citazione. L’intervento dell’amministrazione, rispetto alla legittimazione del pubblico ministero contabile, è configurato come mera possibilità.

Nel merito, l’appello è stato accolto in via assorbente. Il Collegio ha esaminato le risultanze del giudizio penale, valorizzando l’accertamento che le opere erano state eseguite e collaudate. Le indagini si erano basate su ragionamenti induttivi, senza alcun sopralluogo sui siti e senza verifica della consistenza delle opere rispetto ai costi rendicontati.

Da qui la conclusione decisiva: in assenza di riscontri oggettivi, non è provata la sopravvalutazione delle opere né l’attestazione di costi non sostenuti. Manca dunque la prova del danno e la domanda di condanna non può essere accolta; la sentenza di primo grado è stata riformata, con spese di giudizio poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *